Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19848 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19848 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mubarak Musa, nato in Bangladesh il 22/09/1995

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 del Tribunale di sorveglianza di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Mubarak Musa.
2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Data Udienza: 18/04/2018

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
3. Segue alla inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa di inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale è
stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere

favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 18/04/2018

Il Consigliere estensore
Angela Tardio
),A-•

Il Presidente

,–Mariastefania Di 1’6massi

profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in

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