Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19848 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19848 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHIDINA RODOLFO N. IL 17/03/1956
avverso la sentenza n. 4652/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

Il

nsigliere est.

Ghidina Rodolfo propone ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del
21/05/2014 che ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione ai reato di cui agli artt. 73
comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativa a plurime cessioni di cocaina.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge penale e processuale, con riferimento alla mancata
individuazione dei motivi di mancata applicazione di formule di proscioglimento in fatto.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto generici, dovendo rilevarsi la mancata
indicazione a cura del ricorrente di elementi di fatto che permettano di legittimare il sollecitato
proscioglimento, a fronte della compiuta indicazione, a cura del giudicante, degli atti dai quali
emergono elementi sulla sua responsabilità.

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