Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19847 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 19847 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

1) Cristaidi Giuseppe, nato il 24/08/1978;

Avverso il decreto emesso il 25/07/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Catania;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Data Udienza: 18/04/2018

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RITENUTO IN FATTO

Con il decreto in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava
inammissibile l’istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione
presentata da Giuseppe Cristaldi, in relazione al provvedimento di cumulo
emesso nei suoi confronti dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Catania il 06/08/2016, scontando il condannato una pena per reato
ostativo ex art. 4-bis Ord. Pen.
Avverso tale decreto Giuseppe Cristaldi dichiarava di proporre ricorso per

Noto, dove si trovava detenuto, ma non provvedeva al deposito dei relativi
motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Giuseppe Cristaldi è inammissibile.
Deve anzitutto rilevarsi che il ricorso in esame è stato proposto
personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
L’impugnazione in esame, al contempo, risulta priva di motivi, in violazione
degli artt. 581, comma 1 lett. c) e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l’istituto
penitenziario dove si trovava detenuto, né Cristaldi, né il suo difensore di fiducia,
che veniva indicato nell’avv. Giuseppe Testaj, hanno fatto seguire la
presentazione di motivi di ricorso.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
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cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la Casa di reclusione di

profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 18/04/2018.

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