Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19846 del 18/04/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 19846 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) Costa Tommaso, nato il 14/12/1959;
Avverso l’ordinanza emessa il 23/11/2017 dal Magistrato di sorveglianza di
Viterbo;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Data Udienza: 18/04/2018
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da Tommaso Costa contro la sanzione
disciplinare del richiamo, irrogatagli il 26/05/2017 dal direttore della Casa
circondariale di Viterbo.
Avverso tale ordinanza Tommaso Costa ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 18/04/2018.
DEPÒSITA
ritenuta sussistenza delle condizioni per l’irrogazione della sanzione presupposta.