Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19845 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19845 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SABBATINI GIOELE nato il 01/06/1995 a FANO

avverso la sentenza del 17/11/2017 del TRIBUNALE di PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
e

sentite

ELISABETTA CENICC

• wr,

Data Udienza: 18/04/2018

I.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che:
– con sentenza in data 17/11/2017 il Tribunale dì Pesaro ha applicato a Sabbatini Gioele,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due giorni venti di arresto ed euro 670
di ammenda, previa concessione della diminuente del rito speciale, per il reato di cui all’art.
10 I. 110/1975 (portava il Sabbatini, senza giustificato motivo in luogo pubblico un coltello a
serramanico, in Pesaro il 28/12/2016);

l’assoluta carenza di motivazione, poiché il giudice non aveva svolto una motivazione
adeguata ex art 129 cod. proc. pen. con conseguente omesso scrutinio sul fatto reatoe
sull’entità della pena.
2. Ritenuto inammissibile il ricorso poiché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti:
– è un procedimento speciale, in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sull’eventuale
comparazione tra esse e sulla pena, di guisa che il giudice ha il dovere di controllare gli
aspetti anzidetti, applicando la pena richiesta, dopo avere accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
– non legittima l’imputato a discutere profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, che
risultano coperti dal patteggiamento e nel caso di specie, le doglianze proposte sono
intrinsecamente generiche, oltre che manifestamente infondate. Il Tribunale ha qualificato
correttamente i fatti illeciti contestati, essendosi soffermato sugli elementi costitutivi del reato
e sul trattamento sanzionatorio, con motivazione adeguata (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998,
Messina, Rv. 212438) e risultano, secondo il principio di devoluzione, dedotte con i primi due
motivi questioni di fatto e con il terzo un tema inammissibile, per quanto si è avuto modo di
dire.
3. Ciò posto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma

5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.

Il Presidente

– ricorre per cassazione, Sabbatini Gioele, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo

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