Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19845 del 08/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19845 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAIDARA HAMADOU N. IL 30/03/1967
avverso la sentenza n. 5156/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015
Il Pr • ente

Haidara Hamadou propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del
19/02/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.
337, 582 e 585 cod. pen. riducendo la pena inflitta
Nel ricorso si eccepisce illogicità della motivazione.
I rilievi formulati risultano manifestamente infondati, circostanza che rende inammissibile il ricorso
in quanto in esso si espongono le medesime, generiche deduzioni di fatto a sostegno della assenza
di dolo dei reati, ignorando quanto diffusamente argomentato dalla Corte territoriale sul punto al
fine di smentire tale versione, che non ha trovato conferma neppure nelle allegazioni
dell’interessato in sede di convalida di arresto, ed ha subito progressivi adattamenti, sintomo
dell’inconsistenza della ricostruzione.
Il ricorso non si confronta con tale ricostruzione giungendo a sollecitare un nuovo giudizio di
merito in questa sede, estraneo all’ambito di cognizione del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA