Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19844 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19844 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LACI ARDIAN nato il 16/12/1977

avverso la sentenza del 03/11/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

tTette/sentite le conclusioni del PGILISAUTTA CENICCO—L—A1_

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che:
– con sentenza in data 3/11/2017 il Tribunale di Brescia ha applicato a Laci Adrian, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito speciale, per il
reato di cui all’art. 13 comma 13 del d. Ivo 286/1998 (espulso il Laci dal territorio dello Stato,
in esecuzione del decreto emesso dal Prefetto di Brescia il 14/10/2016, vi faceva rientro

– ricorre per cassazione, Laci Adrian, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo
l’assoluta carenza di motivazione, poiché il giudice non aveva svolto una motivazione
adeguata ex art 129 cod. proc. pen. con conseguente omesso scrutinio e declaratoria di una
causa di non punibilità.
2. Ritenuto inammissibile il ricorso poiché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti:
– è un procedimento speciale, in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sull’eventuale
comparazione tra esse e sulla pena, di guisa che il giudice ha il dovere di controllare gli
aspetti anzidetti, applicando la pena richiesta, dopo avere accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
– non legittima l’imputato a discutere profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, che
risultano coperti dal patteggiamento e nel caso di specie, le doglianze proposte sono
intrinsecamente generiche, oltre che manifestamente infondate. Il Tribunale ha qualificato
correttamente i fatti illeciti contestati, essendosi soffermato sugli elementi costitutivi del reato
e sul trattamento sanzionatorio, con motivazione adeguata (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998,
Messina, Rv. 212438) e risultano, secondo il principio di devoluzione, dedotte con i primi due
motivi questioni di fatto e con il terzo un tema inammissibile, per quanto si è avuto modo di
dire.
3. Ciò posto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma

5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.

Il Presidente

senza autorizzazione il 6 maggio 2017);

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