Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19844 del 08/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19844 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARISTARCO CARMELO N. IL 26/01/1979
avverso la sentenza n. 4/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

Il Presidente

Aristarco Carmelo propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari —sezione
distaccata di Sassari- del 18/03/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in
ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativo alla detenzione di cocaina.
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge in ordine all’omessa considerazione dell’utilizzazione a
fini personali della sostanza, che consente di escludere la ricorrenza del reato.
I rilievi formulati in ricorso risultano manifestamente infondati e generici, circostanza che rende
inammissibile il ricorso in quanto in esso si espongono le medesime, generiche, deduzioni di fatto a
sostegno dell’uso personale della sostanza espresse in atto di appello, ignorando quanto chiaramente
emerge dalla pronuncia impugnata in merito ai plurimi indicatori dell’attività di spaccio, costituiti,
oltre che dal quantitativo estremamente elevato della sostanza, dal possesso da parte dell’interessato
di un bilancino di precisione e dal contestuale rinvenimento in suo possesso di una consistente
somma denaro in banconote di piccolo taglio della cui presenza nell’immediatezza, egli non fu in
grado di fornire alcuna giustificazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA