Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19841 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19841 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Urgo Sisto Salvatore, nato a Torre Annunziata il 17/05/1982

avverso il decreto del 03/11/2017 del Tribunale di sorveglianza di Reggio
Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Urgo Sisto
Salvatore.
2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo

Data Udienza: 18/04/2018

speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
3. Segue alla inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa di inammissibilità è frutto di una modifica

stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 18/04/2018

Il Consigliere estensore
Angela Tardi°

Il Presidente
Mariastefania Di .Tornassi

normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale è

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