Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1984 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1984 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LATELLA PAOLO N. IL 27/03/1963 *
11ANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE – LODI SOC.
OOP*

\4

avverso l’ordinanza n. 330/2012 GIP TRIBUNALE di LODI, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

La “Banca di credito cooperativo laudense” ricorre contro l’ordi-

nanza specificata in epigrafe, che disponeva l’archiviazione del procedimento iniziato
nei confronti di Latella Paolo, indagato per il reato previsto dall’art. 373 cod.pen., e deduce l’abnormità del provvedimento, censurando che non sia stata presa in esame la

§2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.

591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., perché l’ordinanza di archiviazione, per il disposto dell’art. 409, comma 6, cod.proc.pen., è ricorribile per cassazione solo nei casi di
nullità previsti dall’art. 127 comma 5.
Per completezza si aggiunge che è stata impropriamente evocata la categoria dell’atto abnorme, giacché il provvedimento impugnato, costituendo manifestazione
di un potere che l’ordinamento attribuisce al giudice, nel caso abbia violato le norme
che ne disciplinano l’esercizio, potrà essere qualificato come illegittimo, ma giammai
abnorme (v. Cass., Sez.U., n. 25957 del 26.03.2009, Toni).
Va infine osservato che l’ordinanza impugnata, avendo disposto l’archiviazione per il delitto previsto dall’art. 373 cod.pen., lascia impregiudicata la procedibilità
per la diversa fattispecie di reato contemplata dall’art. 64 cod.proc.civ.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

sussistenza dell’ipotesi di reato prevista dall’art. 64 cod.proc.civ.

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