Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1984 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1984 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOUHAMED SAAID N. IL 12/08/1984
avverso la sentenza n. 3579/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MOUHAMED Saaid ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 635
cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che, avendo egli scagliato lo sgabello contro il pubblico ufficiale per op-

§2.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la finaliz-

zazione del lancio dello sgabello a colpire il pubblico ufficiale non esclude affatto – e,
anzi, implica – la contestuale consapevolezza che quello sgabello, sbattendo contro un
ostacolo o cadendo a terra, ne risulti danneggiato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

porsi all’atto d’ufficio, difetterebbe il dolo del reato di danneggiamento.

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