Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19839 del 18/04/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19839 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Perrone Giuseppe, nato a Caserta il 23/05/1985
avverso l’ordinanza del 16/10/2017 del Tribunale di sorveglianza di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Perrone, per mezzo del suo difensore avv. Vittorio Giaquinto, ha
proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 16 ottobre 2017 del
Tribunale di sorveglianza di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile la sua
istanza volta alla concessione dell’affidamento in prova, previsto dall’art. 94
d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con dichiarazione ricevuta il 30 novembre 2017, ex art. 123 cod. proc.
pen., dal Direttore della Casa circondariale di Cassino, il ricorrente, ivi detenuto,
ha dichiarato di rinunciare all’indicato ricorso.
Data Udienza: 18/04/2018
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile,
de plano, a
norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103
del 2017.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e -non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso- della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa al
caso, di euro trecento.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/04/2018
P.Q.M.