Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19838 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19838 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA

avverso l’ordinanza del 13/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
clusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA -t

stette/sentite

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

2. Ricorre per cassazione Attanasio Alessio e prospetta, in via preliminare, questione di
legittimità costituzionale delle
disposizioni modificate dalla legge
103
del 2017
che
limiterebbero il diritto del detenuto di ricorrere personalmente per cassazione. Deduce, altresì,
una serie di censure avverso l’impugnato provvedimento e assume che, in ogni caso, v’era
stata limitazione indebita del diritto a ricevere la corrispondenza inviatagli.
3. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato (28/9/2017).
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono, tuttavia, successivi al 4 agosto 2017, data
dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e
quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi
che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc.
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Sul tema di
costituzionalità prospettato le Sezioni Unite di questa Corte, testé citate, hanno spiegato che è
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 613 cod. proc. pen., come
modificato dall’arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24,
111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso
per cassazione all’imputato personalmente. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore
richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che
ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Ciò in ragione dell’elevato livello di
qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione che rende
ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il
patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,
comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità sia frutto di una modifica normativa di poco
precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale è stato altresì provocato
l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere profili di colpa che giustifichino la
condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186
del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018

1. Con ordinanza in data 13/9/2017 il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte
d’appello di Ancona dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Attanasio Alessio avverso il
decreto n. 2911/2014 emesso dal Magistrato di sorveglianza di Macerata (in data 18/12/2014)
che aveva disposto il trattenimento della missiva in arrivo.

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