Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19837 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19837 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALZANO NICOLA nato il 03/03/1951 a TORRE ANNUNZIATA

avverso l’ordinanza del 20/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

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ic usioni del PG ELISABETTA CENICCOLA

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Ancona, in data 12/04/2017, revocava il permesso premio ex
art. 30-ter O.P. concesso a Balzano Nicola. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della
competente Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal medesimo
Balzano.
2. Ricorre per cassazione Balzano Nicola e deduce violazione di legge e vizio di motivazione
assumendo l’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e sottolineando
come si tratti di affermazioni apodittiche e prive di fondamento.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono, tuttavia, successivi al 4 agosto 2017, data
dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e
quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi
che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc.
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile,

de plano, a norma dell’art. 610,

comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità sia frutto di una modifica normativa di poco
precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale è stato altresì provocato
l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere profili di colpa che giustifichino la
condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186
del 2000).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.

Il Presidente

3. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato (9/10/2017).

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