Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19834 del 08/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19834 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLISI GIUSEPPE N. IL 19/03/1948
avverso la sentenza n. 845/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

Il Consig re est.

La difesa di Puglisi Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina
del 20/01/2014 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui
all’art. 368 cod.pen.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, quanto alla mancata assoluzione,
anche ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen, per effetto dell’errore di fatto in cui era incorso l’agente,
che esclude l’elemento psicologico del reato, nonché violazione di legge quanto al riconoscimento
in favore della parte civile del risarcimento del danno, mancando il nesso di causa tra quest’ultimo
evento e la condotta del ricorrente.
I rilievi formulati in ricorso risultano manifestamente infondati e generici in quanto non si
confrontano con quanto emergente dalla pronuncia in ordine all’accertata impossibilità di evocare
l’errore di fatto, sulla base di una serie di indicatori comportamentali, che evidenziano la natura
strumentale dell’iniziativa di denuncia presa dal ricorrente.
Sul punto il ricorrente, in luogo che contestare completezza e logicità della motivazione, si limita ad
esporre le proprie letture dei fatti, sollecitando in questa sede una nuova, non consentita valutazione
di merito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA