Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19833 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19833 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XHUNGA BESMIR nato il 09/07/1985

avverso l’ordinanza del 28/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
e

onc usioni e

UtilLiglEVAWIN 4111 e Vi

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d’appello di Roma, con ordinanza in
data 28/9/2017, rigettava l’istanza proposta da Xhunga Besmir, finalizzata a ottenere la
misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla condanna
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 1/10/2014 con cui
gli era stata inflitta la pena di anni cinque di reclusione per violazione del d.p.r. 9 ottobre 1990,
n. 309.

specifici, cui aveva fatto riferimento il Giudice a quo nel rigettare la domanda di misura
alternativa alla detenzione e afferma di non aver mai riportato alcuna condanna per la
violazione del d. Lgs.vo 286/1998. Assume, ancora, di non aver richiesto misure alternative in
precedenza e sottolinea l’esistenza di più dati positivi, ricavabili dalla relazione trattamentale.
3. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato (30/11/2017).
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono, tuttavia, successivi al 4 agosto 2017, data
dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e
quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi
che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc.
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile,

de plano, a norma dell’art. 610,

comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità sia frutto di una modifica normativa di poco
precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale è stato altresì provocato
l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere profili di colpa che giustifichino la
condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186
del 2000).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.

Il Presidente

2. Ricorre per cassazione Xhunga Besmir. Nega in primo luogo l’esistenza dei precedenti

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