Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19831 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19831 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Avellino nei confronti di:
1) D’Amelio Salvatore, nato il 10/08/1980;

Avverso l’ordinanza emessa il 03/11/2017 dal Tribunale di Avellino;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Data Udienza: 18/04/2018

A

.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino, in accoglimento
dell’istanza presentata da Salvatore D’Amelio, ai sensi degli artt. 656, comma 5,
cod. proc. pen. e 47, comma

3-bis, Ord. Pen., dichiarava la temporanea

inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Avellino per la pena di 3 anni, 10 mesi e 16 giorni di reclusione.
La declaratoria di temporanea inefficacia veniva adottata dal Giudice

disposto degli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 47, comma 3-bis, Ord. Pen.,
il limite edittale applicabile ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione
doveva ritenersi elevato a 4 anni, con la conseguenza che il titolo esecutivo,
riguardante una pena non superiore a tali limite, legittimava la concessione della
misura sospensiva richiesta da D’Amelio.

2. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Avellino ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del
provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 656 cod. proc. pen. e 47 Ord.
Pen., conseguente al fatto che il limite edittale triennale legittimante la
concessione della misura sospensiva, al contrario di quanto affermato dal Giudice
dell’esecuzione avellinese, non era stato modificato per effetto del combinato
disposto delle norme citate, che non lo avevano elevato a 4 anni.
Ne discendeva che, nel caso in esame, la sospensione dell’ordine di
esecuzione richiesta da D’Annelio non poteva essere concessa, essendo
quantificabile la pena che il condannato doveva scontare in una misura superiore
a 3 anni di reclusione.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Avellino è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che la requisitoria del Procuratore generale
veniva depositata tardivamente, con la conseguenza che della stessa, ai presenti
fini, non è possibile tenerne conto.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che l’istituto della sospensione dell’ordine
di esecuzione è stato recentemente rivisitato a seguito dell’intervento della Corte

2

dell’esecuzione avellinese sul presupposto che, tenuto conto del combinato

costituzionale, che, con la sentenza 2 marzo 2018, n. 241, ha dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Per comprendere l’assetto normativo su cui tale pronuncia è intervenuta
occorre premettere che, prima di tale pronuncia del Giudice delle leggi, si
riteneva che, a norma dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., il pubblico
ministero era tenuto a sospendere l’ordine di esecuzione, trasmettendo gli atti al
tribunale di sorveglianza, se la pena residua da espiare, determinata ai sensi
dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., non superava i limiti indicati al

Secondo l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.,

nella formulazione

antecedente all’intervento della Corte costituzionale in

esame, il pubblico

ministero doveva provvedere alla determinazione della pena da espiare a norma
dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. – computando le detrazioni previste
dall’art. 54 Ord. Pen., gli eventuali periodi di custodia cautelare e le pene
dichiarate fungibili – e, se la frazione sanzionatoria non superava il limite di 3
anni, era tenuto a sospendere l’esecuzione.
Facevano eccezione al limite edittale triennale le ipotesi previste dall’art. 47-

ter, comma 1, Ord. Pen., per le quali è stabilito il limite di 4 anni, nonché le
ipotesi di cui agli artt. 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per le quali è
stabilito il limite di 6 anni.
Ne discende che la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, in
attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, secondo il previgente assetto
normativo, era consentita esclusivamente nelle ipotesi in cui la pena residua da
espiare non era superiore a 3 anni, con le sole eccezioni sopra richiamate (Sez.
1, n. 46562 del 21/09/2017, Gjini, Rv. 270923).

3. L’assetto normativo descritto nel paragrafo precedente è mutato a seguito
della sentenza Corte costituzionale n. 241 del 2018, con cui veniva dichiarata
«l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura
penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende
l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni» (Corte cost., sent. 241
del 2018).
Veniva, in questo modo, accolta la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sollevata con ordinanza del 13/03/2017
dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost., nella parte in cui la norma censurata non prevede «che l’ordine di
sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non
superiore a quattro anni di detenzione».
3

comma 5 della stessa disposizione.

Non è questa la sede per compiere valutazioni finalizzate a enucleare le
ragioni della decisione del Giudice delle leggi, essendo sufficiente, evidenziare
che, secondo tale pronuncia, il legislatore italiano avendo omesso di «elevare il
termine previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva, così
da renderlo corrispondente al termine di concessione dell’affidamento in prova
allargato […] non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l’art.
3 Cost.» (Corte cost., sent. 241 del 2018, cit.)
Secondo la Corte costituzionale la previgente disciplina determinava una
deroga ingiustificata al «principio del parallelismo senza adeguata ragione

da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di
esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità
di incisione della libertà personale del condannato» (Corte cost., sent. 241 del
2018, cit.).
Queste ragioni, inducevano la Corte costituzionale a dichiarare l’art. 656,
comma 5, cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si
prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva,
anche se costituente residuo di maggiore pena, relativamente alle sole pene non
superiori a 3 anni, anziché a 4 anni.
L’intervento della Corte costituzionale, pertanto, impone una rivisitazione
dell’istituto sospensivo nei termini che si sono enunciati.

4. Ne discende conclusivamente che l’ordinanza impugnata risulta emessa
nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3, la cui
applicazione impone il rigetto del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 18/04/2018.

giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni

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