Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1983 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1983 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GUZZARDI ANTONINO N. IL 13/04/1977
avverso la sentenza n. 2213/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

GUZZARDI Antonino ricorre contro la sentenza specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 582 e 496 cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione dell’art. 496 cod.pen., assumendo che non sussisterebbe il
dolo perché rese la dichiarazione mendace sulla propria identità personale nel-

za di custodia cautelare);
2.

erronea applicazione dell’art. 337 cod.pen., assumendo che si sarebbe limitato
a divincolarsi e, comunque, che avrebbe agito nell’esercizio del diritto di difesa
ossia a tutela della propria libertà personale messa in pericolo dall’arresto.

§2.

I motivi dedotti, oltre che manifestamente infondati, sono privi

del requisito della specificità, perché reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con l’appello. Non sono neppure consentiti dalla legge perché, là dove sostengono che l’opposizione all’atto di ufficio si sarebbe estrinsecata in un mero divincolamento, chiedono a questa Corte di cassazione di compiere
una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via esclusiva al giudice di meri-

to.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

l’esercizio del diritto di difesa (id est, per sottrarsi all’esecuzione di un’ordinan-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA