Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1983 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1983 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GUZZARDI ANTONINO N. IL 13/04/1977
avverso la sentenza n. 2213/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GUZZARDI Antonino ricorre contro la sentenza specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 582 e 496 cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione dell’art. 496 cod.pen., assumendo che non sussisterebbe il
dolo perché rese la dichiarazione mendace sulla propria identità personale nel-
za di custodia cautelare);
2.
erronea applicazione dell’art. 337 cod.pen., assumendo che si sarebbe limitato
a divincolarsi e, comunque, che avrebbe agito nell’esercizio del diritto di difesa
ossia a tutela della propria libertà personale messa in pericolo dall’arresto.
§2.
I motivi dedotti, oltre che manifestamente infondati, sono privi
del requisito della specificità, perché reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con l’appello. Non sono neppure consentiti dalla legge perché, là dove sostengono che l’opposizione all’atto di ufficio si sarebbe estrinsecata in un mero divincolamento, chiedono a questa Corte di cassazione di compiere
una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via esclusiva al giudice di meri-
to.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
l’esercizio del diritto di difesa (id est, per sottrarsi all’esecuzione di un’ordinan-