Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1983 del 16/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1983 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHAFI MOHAMED N. IL 06/06/1983 parte offesa nel procedimento
c/
NAJI LAILA N. IL 12/04/1992
CHOUMA NAIMA N. IL 15/02/1972
NAJI ADBENBI N. IL 11/12/1989
inoltre:
NAJI ADBENBI N. IL 11/12/1989
avverso il decreto n. 6837/2013 GIP TRIBUNALE di COMO, del
31/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 16/12/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Como, con l’impugnato decreto, ha disposto
l’archiviazione del procedimento nel quale risultava parte offesa Chafi Mohamed.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Chafí,
avviso ad essa parte offesa della richiesta di archiviazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile non essendo consentito alla persona offesa
personalmente la proposizione del ricorso per Cassazione.
2. La disposizione di cui alla prima parte dell’articolo 613, comma 1
cod.proc.pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria
sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di
sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, è applicabile
esclusivamente nei confronti dell’imputato e ciò non tanto perché alla persona
offesa non competa tale qualificazione soggettiva di parte (v. Cass. Sez. Un. 16
dicembre 1998 n. 24) quanto piuttosto perché detta disposizione non è
attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per
Cassazione ma è, invece, meramente ricognitiva della facoltà di proposizione
personale dell’impugnazione, che la norma dell’articolo 571, comma
cod.proc.pen. riconosce solo all’imputato, in deroga alla regola generale della
necessità della rappresentanza tecnica (v. Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000 n. 19 e
27 giugno 2001 n. 34535 e Sez. V 26 maggio 2004 n. 37418).
La persona offesa dal reato non può, quindi, sottoscrivere personalmente
il ricorso non perché non sia parte processuale, nemmeno nel limitato ambito del
procedimento di archiviazione, bensì perché tale diritto non spetta nemmeno alle
altre parti processuali, essendo attribuito dall’articolo 571 cod.proc.pen. e non
dall’articolo 613 cod.proc.pen. esclusivamente all’imputato (v. Cass. Sez. Un. 27
settembre 2007 n. 47473).
3. Il ricorrente, infine, dovrà essere condannato al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come
da dispositivo.
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personalmente, il quale lamenta una violazione di legge in merito al mancato
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2015.