Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19829 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19829 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Donati Luciano, nato il 23/01/1957;

Avverso l’ordinanza emessa il 23/10/2017 dalla Corte di appello di Lecce,
Sezione distaccata di Taranto;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Maria
Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Taranto, Sezione
distaccata di Lecce, rigettava l’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione
presentata da Luciano Donati, ai sensi degli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen.
e 47, comma 3-bis, Ord. Pen., in relazione alla pena residua la cui scadenza
veniva individuata nella data del 12/06/2021.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell’esecuzione
tarantino sul presupposto che, anche tenuto conto del combinato disposto degli

edittale applicabile ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione non poteva
ritenersi elevato a 4 anni, con la conseguenza che il titolo esecutivo non
legittimava la concessione della misura sospensiva richiesta da Donati.

2. Avverso tale ordinanza Luciano Donati, a mezzo dell’avv. Salvatore
Maggio, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del
provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 656 cod. proc. pen. e 47 Ord.
Pen., conseguente al fatto che il limite edittale triennale legittimante la
concessione della misura sospensiva doveva ritenersi modificato per effetto del
combinato disposto delle norme citate, che lo avevano elevato a 4 anni.
Ne discendeva che la sospensione dell’ordine di esecuzione invocata da
Donati poteva essere concessa, essendo la pena che il condannato doveva
scontare inferiore a 4 anni di reclusione.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Luciano Donati è fondato nei termini di seguito
indicati.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che l’istituto della sospensione dell’ordine
di esecuzione è stato recentemente rivisitato a seguito dell’intervento della Corte
costituzionale, che, con la sentenza 2 marzo 2018, n. 241, ha dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Per comprendere l’assetto normativo su cui tale pronuncia è intervenuta
occorre premettere che, prima di tale pronuncia del Giudice delle leggi, si
riteneva che, a norma dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., il pubblico
ministero era tenuto a sospendere l’ordine di esecuzione, trasmettendo gli atti al
tribunale di sorveglianza, se la pena residua da espiare, determinata ai sensi
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artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 47, comma 3-bis, Ord. Pen., il limite

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dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., non superava i limiti indicati al
comma 5 della stessa disposizione.
Secondo l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione
antecedente all’intervento della Corte costituzionale in esame, il pubblico
ministero doveva provvedere alla determinazione della pena da espiare a norma
dell’art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. – computando le detrazioni previste
dall’art. 54 Ord. Pen., gli eventuali periodi di custodia cautelare e le pene
dichiarate fungibili – e, se la frazione sanzionatoria non superava il limite di 3
anni, era tenuto a sospendere l’esecuzione.

ter, comma 1, Ord. Pen., per le quali è stabilito il limite di 4 anni, nonché le
ipotesi di cui agli artt. 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per le quali è
stabilito il limite di 6 anni.
Ne discende che la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, in
attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, secondo il previgente assetto
normativo, era consentita esclusivamente nelle ipotesi in cui la pena residua da
espiare non era superiore a 3 anni, con le sole eccezioni sopra richiamate (Sez.
1, n. 46562 del 21/09/2017, Gjini, Rv. 270923).

3. L’assetto normativo descritto nel paragrafo precedente è mutato a seguito
della sentenza Corte costituzionale n. 241 del 2018, con cui veniva dichiarata
«l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura
penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende
l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni» (Corte cost., sent. 241
del 2018).
Veniva, in questo modo, accolta la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sollevata con ordinanza del 13/03/2017
dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost., nella parte in cui la norma censurata non prevede «che l’ordine di
sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non
superiore a quattro anni di detenzione».
Non è questa la sede per compiere valutazioni finalizzate a enucleare le
ragioni della decisione del Giudice delle leggi, essendo sufficiente, evidenziare
che, secondo tale pronuncia, il legislatore italiano avendo omesso di «elevare il
termine previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva, così
da renderlo corrispondente al termine di concessione dell’affidamento in prova
allargato […] non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l’art.
3 Cost.» (Corte cost., sent. 241 del 2018, cit.)
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Facevano eccezione al limite edittale triennale le ipotesi previste dall’art. 47-

Secondo la Corte costituzionale la previgente disciplina determinava una
deroga ingiustificata al «principio del parallelismo senza adeguata ragione
giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni
da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di
esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità
di incisione della libertà personale del condannato» (Corte cost., sent. 241 del
2018, cit.).
Queste ragioni, inducevano la Corte costituzionale a dichiarare l’art. 656,
comma 5, cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si

anche se costituente residuo di maggiore pena, relativamente alle sole pene non
superiori a 3 anni, anziché a 4 anni.
L’intervento della Corte costituzionale, pertanto, impone una rivisitazione
dell’istituto sospensivo nei termini che si sono enunciati.

4. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, affinché
provveda a un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi
che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di
appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Così deciso il 18/04/2018.

prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva,

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