Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19828 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19828 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI SALVATORE nato il 04/01/1980 a MATERA

avverso l’ordinanza del 28/02/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 18/04/2018

Letta la requisitoria della dott.ssa M. Francesca Loy, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di Pellegrini
Salvatore, finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte,

constassero più elementi ostativi all’applicazione dell’invocato regime di favore.
2. Avverso questa ordinanza il Pellegrini Salvatore, ricorreva per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva, a suo
giudizio, tenuto conto della correlazione tra i fatti giudicati con le sentenze presupposte. Tale
correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell’esecuzione, con un
percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l’incontroverti bile collegamento temporale
e materiale esistente tra i reati presupposti.
3. Il ricorso è affidato a motivi infondati e va respinto.
Deve, in proposito, evidenziarsi che, a parte il profilo di genericità che caratterizza
l’impugnazione, non si individuano singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre
a censura giurisdizionale, ma si tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di
merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Giudice di merito. In particolare
si è rilevato come le fattispecie fossero frutto di impulsi e determinazioni al delitto
estemporanee e come non vi fossero le condizioni per ritenere che i fatti si potessero stimare
programmati unitariamente ab origine. Da ciò si è dedotto che le attività illecite, tra cui si
assumeva la continuazione, non risultavano, tra loro, omogenee sul piano esecutivo. Anche
questo aspetto escludeva la riconducibilità a una preordinazione criminosa unitaria, specie in
considerazione dell’arco temporale di riferimento che segnava un periodo pari
complessivamente a circa tre anni, trattandosi di fatti commessi tra il 24/6/2006 e il
20/5/2009. La Corte territoriale si è confrontata, del resto, anche con il richiamato stato di
tossicodipendenza. Ha ritenuto che si trattasse di un elemento che di per sé non fosse
sufficiente ad assolvere la funzione unificante tra le condotte criminose poste in essere e ciò
perché la stessa tossicodipendenza non risultava un parametro assorbente di tutti gli altri e
possibili indici rivelatori del medesimo disegno criminoso. La decisone del 2006, infatti, era
relativa alla illecita detenzione di diverse sostanze stupefacenti (amfetamina Hashish, eroina
e MDMA); ancora i fatti del 2009 erano relativi alla detenzione di stupefacenti e alla evasione
dagli arresti domiciliari che aveva commesso l’istante il 20/5/2009. L’altra condotta intermedia
si collocava temporalmente in data 14/710/2008 e, correttamente, ha annotato il giudice di

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ritenendo che si trattasse di reati commessi a distanza temporale non indifferente e per i quali

merito, non fosse concettualmente ipotizzabile né programmabile una condotta di evasione
anteriormente all’imposizione del vincolo cautelare.
La decisione, pertanto è sorretta da una motivazione coerente ed immune da illogicità.
Alla luce di quanto detto si intende come il ricorso proposto deve essere respinto con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 18 aprile 2018.

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