Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19828 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19828 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZDB HABIB N. IL 01/09/1979
avverso la sentenza n. 909/2013 TRIBUNALE di TRANI, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

_ DEPOSITATA

Mazdb Habib propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 02/04/2014 che ha
applicato la pena concordata tra le parti, in relazione ai reato di cui agli artt. 385 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta eccessività nella determinazione della pena, in tutte le sue componenti.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti,
neppure inquadrabili in astratto nei motivi di ricorso previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. di cui non
è indicata nell’impugnazione neppure la specifica fattispecie invocata.
La circostanza rivela la formulazione della sollecitazione ad una nuova valutazione di merito
estranea, a monte al procedimento dell’applicazione della pena su istanza delle parti, ed a valle, ai
tassativi motivi di ricorso previsti dalla legge.

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