Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19827 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19827 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MASSIMO nato il 28/09/1983 a TARANTO

avverso l’ordinanza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 18/04/2018

Letta la requisitoria della dott.ssa M. Francesca Loy, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di Bevilacqua
Massimo, finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte,

constassero più elementi ostativi all’applicazione dell’invocato regime di favore.
2. Avverso questa ordinanza il Bevilacqua Massimo, ricorreva per cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’omesso riconoscimento della
continuazione in sede esecutiva, che si imponeva, a suo giudizio, tenuto conto della
correlazione tra i fatti giudicati con le sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il
ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell’esecuzione, con un percorso argomentativo
incongruo, che disattendeva l’incontrovertibile collegamento temporale e materiale esistente
tra i reati presupposti.
3. Il ricorso è affidato a motivi infondati e va respinto.
Deve, in proposito, evidenziarsi che non si individuano singoli aspetti del provvedimento
impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma si tende a provocare una nuova, non
consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal
Giudice di merito. In particolare si è rilevato come le fattispecie fossero frutto di impulsi e
determinazioni al delitto estemporanee e come non vi fossero le condizioni per ritenere che i
fatti si potessero stimare programmati unitariamente ab origine. Da ciò si è dedotto che le
attività illecite, tra cui si assumeva la continuazione, non risultavano, tra loro, omogenee sul
piano esecutivo. Anche questo aspetto escludeva la riconducibilità a una preordinazione
criminosa unitaria, specie in considerazione dell’arco temporale di riferimento che segnava un
periodo superiore complessivamente a cinque anni. La Corte territoriale si è confrontata, del
resto, anche con il richiamato stato di tossicodipendenza. Ha ritenuto che si trattasse di un
elemento che di per sé non fosse sufficiente ad assolvere la funzione unificante tra le condotte
criminose poste in essere e ciò perché la stessa tossicodipendenza non risultava un parametro
assorbente di tutti gli altri e possibili indici rivelatori del medesimo disegno criminoso.
In questa logica ha, pertanto, ritenuto il giudice territoriale come il reato più grave tra
quelli che si richiedeva di unificare fosse relativo alla condotta di aver posizionato un ordigno
esplosivo nei pressi del ristorante di Bimbola Luigi, per ottenere il pagamento della somma di
30.000 euro, modalità commissiva che rivelava scopi ben diversi da quelli eventualmente legati
ad una ipotetica necessità di procurarsi denaro per l’acquisto di stupefacente.
Ancora e secondo la valutazione del giudice territoriale, un eventuale riconoscimento della
continuazione, come indicato in ricorso, per gruppi omogenei di reati non sarebbe stato
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ritenendo che si trattasse di reati commessi a distanza temporale non indifferente e per i quali

possibile giacché non emergevano indicatori concreti che potessero effettivamente far ritenere
che i delitti erano stati indotti dalla necessità di procurarsi il denaro necessario per l’acquisto
della droga. Uno scrutinio sulle modalità commissive dei fatti evidenziava, invero, particolari di
marcata diversità lasciando intendere che la spinta a delinquere avesse avuto genesi in
occasioni del tutto contingenti. All’uopo, sono stati richiamati, da un lato, i furti commessi dal
solo istante in pubblici uffici o luoghi privati, approfittando della distrazione o dell’assenza dei
titolari e, dall’altro, quelli commessi in concorso con complici e aventi contesti d’attuazione ben

Alla luce di quanto detto si intende come il provvedimento impugnato sia immune dai vizi
denunciati e per queste ragioni il ricorso proposto deve essere respinto. Segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

diversi e legati alle disponibilità e necessità contingenti del “mercato”.

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