Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19827 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19827 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIELLO BRUNO N. IL 03/05/1968
avverso la sentenza n. 26013/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/04/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015
DEPOSITATA
Aiello Bruno propone ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Torino del 09/06/2014
che ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione ai reato di cui agli artt. 56-575, 337,
697 cod. pen., 4 1.n.100/1975
Nel ricorso si lamenta violazione di legge sulla misura dell’aumento di pena disposto per i delitti e
le contravvenzioni, in maniera uniforme.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. In
particolare deve rilevarsi che in sede di applicazione della pena il giudicante è tenuto a verificare,
quanto alla sanzione, esclusivamente la sua legalità, che nella specie non risulta neppure posta in
dubbio, pacifico essendo che il riconoscimento del vincolo della continuazione consente l’aumento
di pena sulla sanzione prevista per il reato più grave, anche nell’ipotesi di reati satellite di natura
contravvenzionale, mentre il ricorso non contesta la congruità dell’entità delle sanzioni per i reati
satellite, rispetto alla pena edittale, ma esclusivamente una necessità di perequazione tra aumenti
previsti per i delitti e le contravvenzioni, che, a fronte di una sanzione determinata dall’accordo
delle parti, esclusa qualsiasi illegalità della sanzione, esula dall’ambito valutativo del giudicante.