Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19826 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19826 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE TORINO nei confronti di:
TRIBUNALE BERGAMO
con l’ordinanza del 12/10/2017 del TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che chiede dichiararsi la

competenza del Tribunale di Torino.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12.10.2017 il Tribunale di Torino ha trasmesso la
denuncia di conflitto di competenza presentato dal difensore di Boccuni Andrea,
imputato nel procedimento n. 5770/2015 r.g. pendente avanti il Tribunale di
Torino e nel procedimento n. 925/17 pendente avanti il Tribunale di Bergamo.
La difesa dell’imputato Boccuni ha rappresentato che i due procedimenti,
pendenti nella fase dibattimentale, riguardano, in parte, i medesimi fatti, e che

la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto di competenza proposto – nella specie, positivo in quanto sia
il Tribunale di Torino che quello di Bergamo hanno preso cognizione sul
medesimo fatto – concerne l’individuazione della autorità giudiziaria competente
sulle imputazioni ascritte a Boccuni Andrea.
In particolare, il procedimento pendente avanti il Tribunale di Torino
riguarda la violazione dell’art. 570 cod. pen., in danno del figlio Josuel, fatto
commesso dall’aprile 2013, mentre il procedimento pendente avanti il Tribunale
di Bergamo concerne la violazione dell’art. 570 cod. pen., in danno del figlio
Josuel, fatto commesso dal marzo 2013, e la violazione dell’ art. 388 cod. pen.,
fatto commesso in data 7.4.2014.
Dunque, i due procedimenti si trovano in rapporto di continenza, in
quanto il fatto oggetto del procedimento torinese coincide parzialmente concernendo condotta di minore durata solo per un mese – con quello del
procedimento di Bergamo, che riguarda anche un ulteriore fatto connesso.
La giurisprudenza ha chiarito che, in considerazione della ratio di evitare il
contrasto tra giudicati che presiede l’istituto processuale del conflitto di
competenza positivo, ricorre la nozione di “medesimo fatto” anche nel caso di
continenza di procedimenti, ma non nel caso di mera connessione di fatti di reato
diversi ( Sez. Un. 28.6.2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 1, 15.4.2011, Consorte,
Rv. 250873; Sez. 1, 7.12.2007, Rv.238131, Sez. 1, 11.12.2007, Rv. 238815 ).

2. Va affermata la competenza del Tribunale di Torino.

2.1. Dall’esame degli atti risulta che, all’epoca dei fatti, la signora Perra
Debora, coniuge separato dell’imputato e genitore presso il quale il figlio minore

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entrambi i menzionati Tribunali avevano, con ordinanza dibattimentale, respinto

Josuel era collocato in via principale, era residente in La Cassa, comune del
circondario del Tribunale di Torino.
Quanto alla imputazione di omesso versamento del contributo per il
mantenimento del figlio minore, il luogo di consumazione del reato va individuato
in quello dove doveva essere corrisposto il contributo medesimo ( Sez. 6,
13.5.2016, n. 29161, Rv. 267620; Sez. 6, 29.5.2014, n. 23017, Rv. 259954), e
quindi la residenza del soggetto creditore, nella specie la signora Perra Debora,

2.2. In considerazione del rapporto di continenza sopra descritto, si
osserva che in giurisprudenza è stato affermato il principio secondo cui in siffatti
casi la competenza andrebbe attribuita al giudice avanti al quale pende il
procedimento più ampio ( Sez. 1, 7.12.2007, Rv.238131).
Peraltro, il principio è stato affermato in un caso in cui il medesimo fatto
era stato diversamente qualificato nelle due sedi giudiziarie ( come furto da una
parte, come ricettazione dall’altra) e quindi diversi erano i criteri che radicavano
la competenza.
Nel caso in esame, invece, si tratta del medesimo fatto con la medesima
qualificazione giuridica, e dunque la competenza va attribuita non al giudice
avanti il quale pende il procedimento più ampio, bensì al giudice competente per
territorio.

2.3. Il caso in esame si caratterizza per la presenza nel procedimento di
Bergamo di una ulteriore e più grave imputazione ( art. 388 cod. pen.),
valorizzata da quel giudice per affermare la propria competenza per territorio ai
sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. .
La risoluzione del conflitto proposto deve quindi considerare anche
l’ulteriore reato oggetto del procedimento di Bergamo.
L’imputazione ascrive all’imputato di aver tenuto condotta elusiva delle
prescrizioni in materia di affidamento dei figli minori; in particolare, dalla lettura
dell’atto di querela presentato dalla signora Perra, si evince che, a fronte di
prescrizioni che riconoscevano al padre il diritto di tenere il figlio minore con sé
” … un fine settimana alternato dalla uscita di scuola il venerdì fino alla domenica
alle ore 21.30 …”, l’imputato non aveva provveduto a riaccompagnare il figlio a
casa della madre, in La Cassa ( Torino) dunque, la sera di domenica 7.4.2014,
ma lo aveva tenuto presso la propria abitazione, in Bagnatica ( Bergamo) sino
all’11.4.2014, quando aveva provveduto a riportare il figlio dalla madre.

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residente nel circondario del Tribunale di Torino.

Dunque, la specifica prescrizione, in materia di affidamento del figlio
minore, violata riguarda l’obbligo del padre di riaccompagnare il figlio a casa
della madre entro un determinato termine.
Si deve precisare che, trattandosi di un obbligo di prestazione di natura
personale, anche il mero rifiuto di ottemperare al provvedimento giudiziale
integra l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 388, comma secondo,
cod. pen. ( Sez. Un. 27.9.2007, Vuocolo, Rv. 236937).
L’imputazione riguarda, quindi, con esclusivo riferimento all’elemento

quale la prestazione personale ( riaccompagnare il minore dalla madre) doveva
essere adempiuta e nel luogo dove tale prestazione doveva essere eseguita,
rimanendo irrilevante, se non ai fini della gravità del fatto, la successiva condotta
e il luogo ove il minore era stato, in violazione delle prescrizioni del giudice,
trattenuto.
Anche per l’imputazione relativa alla fattispecie di cui all’art. 388 cod.
pen. va dunque individuato come luogo di consumazione La Cassa ( Torino).
Si deve precisare che è stato affermato che, in sede di risoluzione dei
conflitti di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata dalla qualificazione
giuridica del fatto né dalla indicazione del luogo di consumazione prospettate
nella imputazione, come del resto, il giudice della cognizione, pur individuato in
via definitiva ai sensi degli artt. 32 e 25 cod. proc. pen., non è vincolato, nella
decisione di merito, alla qualificazione giuridica attribuita in sede di risoluzione
del conflitto ( Sez. un. 23.6.2016, Zimarmani, Rv. 269588).

3. Il collegio ritiene quindi di dover affermare i seguenti principi di diritto:
” Ricorre l’identità del fatto, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., anche
quando, trattandosi di reato permanente, vi sia continenza in ragione del più
ampio arco temporale considerato da un procedimento “;
” Nel caso di continenza e di identità di qualificazione giuridica va
attribuita la competenza al giudice competente per territorio “;
” Nel caso in cui in un procedimento il fatto, medesimo rispetto a quello
dell’altro procedimento, sia connesso ad altro diverso e più grave reato, la
competenza va attribuita al giudice competente ai sensi dell’art. 16 cod. proc.
pen. “.

4. Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, al quale
vanno trasmessi gli atti.

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oggettivo del reato, fattispecie che si consuma alla scadenza del termine entro il

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Torino, al quale dispone trasmettersi
gli atti.
Così deciso il 28.3.2018.

Il Consigliere estensore
Michele Bianchi

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