Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19825 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19825 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 28/03/2018

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE PATTI nei confronti di:
GIP TRIBUNALE MESSINA

con l’ordinanza del 20/10/2017 del GIP TRIBUNALE di PATTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO
Il PG chiede dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Patti.
Udito il

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1. Il GIP del Tribunale di Messina, dopo aver applicato a carico di
Lamonica Antonino e Lamonica Giuseppe, con ordinanza del 27
settembre 2017, la misura cautelare degli arresti domiciliari, con
contestuale sequestro preventivo, perché ricorrenti gravi indizi del
reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/1992, avendo
escluso l’aggravante di cui all’art. 7 1. 203/1991, ragione della
competenza distrettuale, con successivo provvedimento, del 10
ottobre 2017, declinava la propria competenza per territorio in
favore del Tribunale di Patti, dappoichè consumate le condotte
contestate in Mistretta, e rimetteva gli atti, ai sensi dell’art. 27
c.p.p., al P.M. per gli adempimenti di competenza.
In data 12 ottobre 2017 il procuratore distrettuale, preso atto della
decisione giudiziale detta ed, in particolare, della qualificazione
della condotta in relazione alla quale era stata esclusa la ricorrenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 1. 203/1991, disponeva la modifica
della originaria iscrizione a carico degli indagati da essa
espungendo l’aggravante detta.
In pari data, ma con distinto provvedimento, lo stesso procuratore
distrettuale provvedeva poi a trasmettere gli atti al Procuratore della
Repubblica di Patti per gli atti di competenza.
Il GIP del Tribunale di Patti, investito del processo, solleva conflitto
negativo di competenza, osservando che essa si radica, nella ipotesi
data e cioè in caso di reati rimessi alla competenza funzionale
distrettuale di cui all’art. 328 co. 1-bis c.p.p., sulla base della
originaria imputazione e della notizia di reato che ha determinato la
iscrizione nei relativi registri e che tale competenza non può venir
meno se esclusa dal GIP, nella fase di giudizio interinale e
cautelare, l’aggravante di cui all’art. 7 1. 203/1991, dappoichè le
indagini comunque in atto continuano ad avere ad oggetto la
originaria imputazione, la quale, in base ad esse, potrà avere
successiva conferma giudiziale.

2. Ciò premesso osserva il Collegio che la situazione processuale
determinatasi nella fattispecie data esclude la ricorrenza di un

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel caso di specie il fatto portato alla cognizione del GIP
distrettuale è diverso da quello sottoposto alla valutazione del GIP
del Tribunale di Palmi, giacchè il titolare dell’azione penale, dopo
aver chiesto la misura cautelare a carico degli indagati per il reato di
cui all’art. 12 quinquies d.l. 306/1992 aggravato ai sensi dell’art. 7
1. 203/1991, preso atto della esclusione dell’aggravante da parte del
giudice, esplicitamente condividendola, ha mutato la contestazione
iscritta nel registro degli indagati, di guisa che il fatto
successivamente sottoposto al GIP del Tribunale di Patti per
l’adozione della misura cautelare disposta dal giudice distrettale ai
sensi dell’art. 27 c.p.p., è diverso da quello originariamente
imputato. Consegue da tale premessa che il GIP rimettente ha
erroneamente ritenuto esservi conflitto di competenza su una figura
di reato ormai rimossa, del tutto ritualmente, dal processo,
dappoichè contestata dalla pubblica accusa non già una ipotesi di
reato rimesso alla competenza distrettuale, ma un reato da essa
esplicitamente esclusa dal titolare dell’azione penale.

3. Alla strega delle espose considerazioni il denunciato conflitto
deve essere dichiarato inammissibile, dappoichè privo di oggetto,
con conseguente trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Patti
per l’ulteriore corso in relazione alla ipotesi di reato non aggravata
per cui è causa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al
GIP del Tribunale di Patti.
Roma, addì 28 marzo 2018.

apprezzabile conflitto di competenza. A norma dell’art. 28 c.p.p.,
comma 1 lett. b), per quanto di interesse, si ha infatti conflitto di
competenza quando due giudici ordinari contemporaneamente
prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto
attribuito alla stessa persona.

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