Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19824 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19824 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBATE VITTORIO N. IL 25/06/1952
avverso la sentenza n. 423/2013 TRIBUNALE di PAOLA, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/04/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015
DEPOS!TATA
La difesa di Abbate Vittorio propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Paola del
29/04/2014 che ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione al reato di cui all’art. 385
cod. pen.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione in merito alla mancata argomentazione
sull’insussistenza di motivi di proscioglimento.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili per genericità in quanto, a fronte del richiamo
operato nella pronuncia alle emergenze degli atti sulla sussistenza degli elementi di reato, si limita
ad evocare emergenze di segno opposto, senza indicare quali condizioni di fatto avrebbero imposto
l’applicazione di formule di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..