Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19823 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19823 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TR REGGIO CALABRIA nei confronti di:
TRIB. LOCRI

con l’ordinanza del 22/05/2017 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO
Il PG chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Locri.
Udito il

ensore

Data Udienza: 28/03/2018

1. Il Presidente del Tribunale di Locri, investito dalla domanda di
liquidazione di spese e compensi peritali chiesti dall’incaricato per
le trascrizioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali
nell’ambito del procedimento penale pervenuto alla fase
dibattimentale davanti a quella autorità giudiziaria, con
provvedimento in calce alla istanza detta ne disponeva, per
competenza, la trasmissione al GUP presso lo stesso tribunale
“avendo quell’ufficio conferito l’incarico al perito”.
2. Il GUP presso il Tribunale di Locri, in tal modo investito,
ritenendo viceversa la competenza a provvedere in capo al
tribunale, con ordinanza del 22 maggio 2017 sollevava conflitto
negativo di competenza rimettendo gli atti alla corte di legittimità.
A sostegno, il giudice rimettente opinava: l’incarico peritale, pur
disposto dallo stesso GUP su richiesta del P.M, si è protratto nel
tempo a cagione della sua complessità ed il risultato peritale è stato
depositato successivamente al rinvio a giudizio di sei dei diciotto
indagati; il perito è stato “sentito” dallo stesso tribunale collegiale
nella fase dibattimentale del processo; si chiede pertanto,
irritualmente, che sulla istanza di liquidazione provveda un giudice,
il GUP, ormai spogliatosi del processo e per questo ormai
funzionalmente incompetente oltre che ignaro dei contenuti peritali,
depositati dopo il rinvio a giudizio; ai sensi dell’art. 168 dpr
115/2002 alla liquidazione in parola provvede il “magistrato che
procede”, l’unico in grado di valutare gli atti ed i contenuti peritali
perché nella sua disponibilità processuale; il giudice di legittimità,
con S.U. 9605/2013, ha disposto che per la consulenza disposta dal
P.M. la liquidazione fa capo, ai sensi dell’art. 73 disp. att. c.p.p., al
“giudice che ha disposto la perizia”, ma trattasi di fattispecie
diversa da quella in esame; in tale ultimo caso, infatti, è il P.M. a
conoscere preventivamente gli esiti della consulenza e ad avere la
possibilità di valutarne ogni profilo di difficoltà; tutto ciò non si
verifica nella ipotesi per cui è causa, ovverosia quando la perizia è
stata disposta per trascrizioni ex 268 c.p.p.; di più, nella specie,
demandando la liquidazione al giudice che sa meno e non può

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

sapere di più, si derogherebbe al principio essenziale della
“disponibilità degli atti”.

3. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, con certezza, in
una ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell’art. 28
c.p.p., giacchè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere
in esame una istanza di liquidazione di spese ed onorari peritali
maturati nel contesto processuale che, nelle fasi succedutesi nel
tempo, li ha coinvolto entrambi.
3.1 Orbene, annota preliminarmente il collegio che, nella materia
della liquidazione di spese processuali resesi necessarie per il
coinvolgimento di attività non tipicamente processuali ma di ausilio
al processo quali sono quelle peritali o di consulenza, ovvero di
acquisizione documentali ovvero ancora di attività particolari e
necessarie al procedimento (traduzioni ed interpreti), l’ordinamento
non prevede una unitaria regolamentazione.
Va in primo luogo richiamata la norma che può definirsi di carattere
generale, l’art. 168 del dpr 30 maggio 2002, n115, ovverosia del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, ai sensi del quale, “la liquidazione delle
spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è
effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che
procede”, così il primo comma della norma.
Alla esposta regola generale derogano le disposizioni
espressamente previste in materia di consulenza del P.M. e di
perizia disposta dal giudice. Ai sensi infatti dell’art. 73 disp. att.
c.p.p., la liquidazione dei compensi di consulenza disposta dal P.M.
è sottoposta alle medesime regole della liquidazione delle spese
peritali previste all’art. 232 c.p.p., norma quest’ultima la quale
dispone che il compenso al perito è liquidato con decreto del
giudice che ha disposto la perizia. Per le perizie giudiziali, pertanto,
e per le consulenze disposte dal P.M., in applicazione di analoghe
discipline, la liquidazione è disposta, rispettivamente, dal P.M.
ovvero dal giudice, che ha disposto l’incombente istruttorio.
Il complesso normativo appena richiamato rende palese che il
sistema complessivo in materia prevede una regola generale, quella
2

3.2 Tanto premesso e tornando, come di necessità, al caso concreto,
il conflitto prospettato va regolamentato applicando la regola dettata
dall’art. 223 c.p.p., trattandosi di onorari e spese i quali, in quanto
disposta la relativa perizia dal GIP del Tribunale di Reggio
Calabria, da tale giudice devono essere liquidati, né osta,
all’applicazione della norma, la circostanza che il processo,
successivamente alla nomina peritale, sia pervenuto alla fase del
dibattimento, giacchè essa trova applicazione “a prescindere dalla
fase in cui si trova il procedimento nel momento della richiesta
liquidazione”. In tal guisa, testualmente, SS.UU. 9605/2013, le
quali hanno avuto modo di chiarire che a giustificare l’applicazione
della medesima regola, quella di cui agli artt. 73 disp. att. c.p.p. e
quella di cui all’art. 232 c.p.p., concorre la sussistenza della
medesima ratio, in considerazione dello stretto vincolo fiduciario
che intercorre tra autorità che designa e soggetto designato quale
perito o consulente e delle responsabilità che derivano dalle
liquidazioni ordinate dal “magistrato” (art. 172T.U.).

P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Reggio
Calabria.
Roma, addì 28 febbraio 2018

di cui all’art. 168 co. 1, dpr 115 del 2002, secondo la quale la
liquidazione delle spettanze dovute agli ausiliari del giudice
vengono liquidate dal magistrato che procede, e norme in deroga ad
essa, quelle riferibili al consulente del P.M ed al perito nominato
dal giudice.

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