Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19822 del 28/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19822 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NOCERA INFERIORE
nel procedimento a carico di:
DI MAIO RAFFAELE nato il 02/12/1977 a POMPEI

avverso l’ordinanza del 04/09/2017 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
sentita la relazione svolta dal Consiliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sette le conclusioni del PG
GIA-:
Q -1k,,A2-e,

uu-tr’a-

Data Udienza: 28/03/2018

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 4 settembre 2017 rigettava
l’istanza con la quale il P.M. della stessa sede aveva chiesto di
dichiarare estinto il reato di cui alla sentenza, divenuta irrevocabile
il 23 settembre 2004, pronunciata a carico di Di Maio Raffaele dal
GUP nocerino il 7 giugno 2004, opponendo, a fondamento della
decisione, che il condannato, nel quinquennio successivo alla
sentenza detta, aveva riportato altre condanne.
2. Ricorre avverso la evocata ordinanza il rappresentante della
pubblica accusa rilevandone la illegittimità per violazione degli artt.
445 co. 2 e 676 c.p.p., giacché la condanna ritenuta ostativa dal
giudice dell’esecuzione, quella di cui al decreto penale del 20
maggio 2005, riguarda un fatto commesso il 28 maggio 2003,
eppertanto una condotta consumata prima e non già
successivamente a quella per la quale è stata domandata la
estinzione del reato.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha chiesto
raccoglimento dell’impugnazione, eppertanto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata dappoichè condivise le ragioni di
doglianza.
4. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 445, co. 2, c.p.p., e per quanto di interesse, il
delitto in relazione al quale è stata applicata una pena non superiore
a due anni è estinto se, nel termine di cinque anni, l’imputato non
commette altro delitto.
Erroneamente, pertanto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto
ostativo alla domandata estinzione, ed all’applicazione della
disciplina di favore appena evocata, la condanna per decreto inflitta
al Di Maio il 7 giugno 2004, giacché confuso il dettato normativo il
quale, ai fini della ostatività ivi disciplinata non fa riferimento a
sentenze successive, bensì a condotte successive, nel caso di specie
insussistenti, come opinato dal rappresentante della pubblica

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

accusa. Quella erroneamente valorizzata dal giudice dell’esecuzione
è infatti una condotta di reato consumata il 28 maggio 2003,
eppertanto prima della sentenza dedotta nell’incidente di
esecuzione, pronunciata il 23 settembre 2004.

P.T.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P.
del Tribunale di Nocera Inferiore
Roma, addì 28 marzo 2018

Alla stregua di quanto sin qui esposto l’ordinanza impugnata va
annullata con rinvio per nuovo esame da parte del giudice
dell’ esecuzione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA