Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19821 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19821 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BARONE LUIGI

Data Udienza: 23/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA

avverso il decreto del 07/06/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost.
ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

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1

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 7.6.2017, il Magistrato di sorveglianza di Novara decretava “non
luogo a provvedere” in merito alla richiesta del detenuto Attanasio Alessio di ottemperanza
dell’ordinanza del 29.10.2013 n. 1310 del medesimo magistrato di sorveglianza.

2. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Attanasio eccependo violazione degli

1, cost..
Lamenta il ricorrente che, con il provvedimento impugnato, il magistrato di sorveglianza si
sarebbe rifiutato di ottemperare all’ordinanza n. 1310 del 2013, benché la Cassazione con
sentenza n. 1124 del 7 ottobre 2016, dep. 2017, avesse annullato con rinvio precedente
provvedimento di rigetto del medesimo magistrato di sorveglianza.

3. Con requisitoria scritta, depositata il 27 febbraio 2018, il Procuratore Generale presso
questa Corte ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La vicenda processuale in esame può essere riassunta nei termini che seguono:
– Con provvedimento dell’8 giugno 2015, il Magistrato di sorveglianza di Novara respingeva
l’istanza di Attanasio Alessio di ottemperanza dell’ordinanza resa dal medesimo giudice in data
29.10.2013, ritenendo legittimo il diniego all’esecuzione di quest’ultima opposto dalla Direzione
dell’istituto penitenziario, luogo di detenzione del condannato;
– la decisione veniva annullata con rinvio dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza
del 7 ottobre 2016;
– ad esito del nuovo giudizio, il Magistrato di Sorveglianza disponeva, con provvedimento
del 19.1.2017, l’ottemperanza dell’ordinanza del 29.10.2013;
– con successivo provvedimento del 22.2.2017, il medesimo Magistrato di Sorveglianza
accoglieva la richiesta dell’Attanasio di correzione di un errore materiale contenuto nel
provvedimento del 19.1.2017 e rigettava le ulteriori, contestuali, richieste del detenuto «in
quanto non pertinenti al giudicato dell’ordinanza del 29.10.2013 del Magistrato di Sorveglianza
di Novara»;
– in data 28 aprile 2017 l’Attanasio avanzava nuova richiesta di ottemperanza dell’ordinanza
del 29.10.2013, sostenendo che il provvedimento del 22.2.2017 fosse viziato sia per
incompletezza sia perché emesso in assenza di contraddittorio;

2

artt. 627, comma 3, 666, comma 2, cod. proc. pen., 35-bis, comma 5, ord. pen., 104, comma

- la richiesta veniva respinta dal Magistrato di Sorveglianza che, con l’ordinanza ora
impugnata, dichiarava “non luogo a provvedere”, in ragione di quanto già deciso con il
provvedimento del 22.2.2017.

3. Il ricorso avverso quest’ultima decisione si esaurisce in una generica confutazione della
stessa, seguita dall’eccentrica richiesta rivolta a questa Corte di annullare il provvedimento
impugnato e di dare, essa stessa, esecuzione all’ordinanza del 29.10.2013 del Magistrato di

4. Al di là di quest’ultima pretesa destituita del ben che minimo fondamento giuridico e
normativo, le censure del ricorrente sono inammissibili perché aspecifiche, non confrontandosi
esse con il dato fondante della decisione gravata, vale a dire la definizione del giudizio di
ottemperanza dell’ordinanza del 29.10.2013, con il provvedimento del magistrato di
sorveglianza di Novara del 19.1.2017, integrato da quello di correzione di errore materiale del
22.2.2017.
Eventuali doglianze del ricorrente avrebbero dovuto essere proposte attraverso
l’impugnazione di queste ultime decisioni e non (come avvenuto) con una nuova istanza di
ottemperanza, che il Magistrato di sorveglianza ha, pertanto, correttamente respinto,

in nuce,

dichiarando: “non luogo a provvedere”.

5. Alla manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello
stesso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso il 23 marzo 2018.

Sorveglianza di Novara tramite nomina di un commissario ad acta.

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