Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1982 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1982 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO MARIO N. IL 20/03/1982
avverso la sentenza n. 2008/2014 GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il motivo di ricorso presentato da SORRENTINO Mario è inammissibile perché La
sentenza prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. non può formare oggetto di ricorso per
cassazione per una valutazione di merito sulle risultanze probatorie in quanto la
sussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità dell’imputato non è stata da
questi contestata nel momento in cui si chiede l’applicazione della pena e una volta che

previsti dalla legge. Nell’applicare la pena concordata il giudice si è da un lato
adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando specificatamente gli atti di indagine dai guair
doveva desumersi la responsabilità dell’imputato. Siffatta motivazione, avuto riguardo
alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità. L’accordo intervenuto tra le
parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp..
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25
novembre 1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Kounnya).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 .

P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma
di 1.500,00 euro
Così deliberato in Roma il 24.11.2015

il giudice abbia accolto tale richiesta, dopo avere esercitato il suo controllo nei limiti

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