Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1982 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1982 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPI ROSA N. IL 15/01/1956
avverso la sentenza n. 4308/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NOLA, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

NAPPI Rosa ricorre contro la sentenza di patteggiamento specifi-

cata in epigrafe, che su richiesta delle parti le applicava la pena di mesi sette e giorni
venti di reclusione per il reato previsto dall’art. 314 cod.pen., e denuncia violazione
della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che non sussisterebbe l’appropriazione delle somme addebitatele, perché avrebbe solamente ritardato il loro ver-

§2.

La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può for-

mare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la
sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata,
mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per
cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160;
Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv
215071).
Nel caso concreto, il ricorso prospetta una versione del fatto che non trovando riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza, e che non può essere apprezzata dal giudice di legittimità la cui cognizione è circoscritta al controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum
causae.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2013.

samento nella cassa dell’ospedale.

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