Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19819 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19819 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

IANNI’ Salvatore, nato il 12/07/1964;

Avverso l’ordinanza n. 403/2017 del Tribunale di Reggio Calabria in data 10/05/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore, Avv. Guido Contestabile, che ha insistito per l’accoglimento delle
ragioni del ricorso;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15/05/2017 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la
richiesta di riesame avanzata da Iannì Salvatore avverso l’ordinanza emessa dal GIP
del Tribunale di Palmi in data 18/04/2017, con la quale gli era stata applicata la
custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Si legge in ordinanza che in data
15/04/2017 in Rizziconi lo Iannì veniva a litigio con Romeo Giuseppe, che abitava
poco distante da lui: per la precisione, egli narrava di avere visto lo Iannì che

cognato e, alle sue rimostranze, lo Iannì aveva reagito minacciosamente tanto che lui
era entrato nel suo garage per cercare un bastone per difendersi, ma, non avendolo
trovato, era comunque nuovamente uscito in strada; qui aveva modo di vedere che
lo Iannì estraeva dalla sua vettura un martello da muratore minacciando di colpirlo,
per poi entrare nella sua automobile, muoversi passando di fianco al Romeo, indi fare
una inversione di marcia e, a forte velocità, scagliarsi con la vettura contro il Romeo
medesimo, scaraventandolo a terra con lo spigolo anteriore destro e causandogli
gravi lesioni alla testa, alle costole ed alle gambe, per una prognosi di giorni 40 per
la guarigione. Lo Iannì aveva narrato una storia divergente, evidenziando che con il
Romeo esisteva un antico rancore per un litigio di circa venti anni prima tra le
rispettive mogli, circostanza che aveva condotto ad una totale rottura dei rapporti:
così nel giorno indicato, quando il Romeo aveva fatto le sue rimostranze per lo
spostamento della spazzatura, aveva inteso come minacciose le sue parole, per cui
inizialmente aveva preferito allontanarsi con l’autovettura, ma il Romeo gli era
venuto di lato cercando di afferrarlo e strapparlo dalla automobile, ostentando una
pistola che portava alla cintura e portandosi dinanzi alla sua autovettura puntando
l’arma, tanto che lui aveva accelerato e lo aveva investito, per poi allontanarsi;
negava di averlo mai minacciato con un martello. Il Tribunale rilevava che sul luogo
dei fatti non era stata rinvenuta alcuna pistola, che le persone intervenute
nell’immediatezza non avevano visto alcuna pistola e che il narrato dell’indagato era
a tratti inverosimile: inoltre la polizia giudiziaria, giunta sul posto, aveva subito
cercato di avere la registrazione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello
Iannì, che era collocato sulla sua abitazione e che riprendeva il teatro dei fatti:
tuttavia accertava che il DVR dello stesso era stato eliminato da poco, allo scopo
evidente di sopprimere delle prove; al contrario, il racconto del Romeo era stato
lineare e logico e, ripetuto più volte, non aveva mostrato contraddizioni; peraltro, il
Romeo aveva anche precisato che l’unico martello effettivamente rinvenuto nella
vettura dello Iannì non era quello con cui era stato minacciato, per cui appariva
sincero anche nel riferire un particolare che poteva essere a favore dell’indagato.
Oltre a ciò, il racconto dello Iannì non era credibile: ammetteva che effettivamente
aveva spostato la spazzatura verso la casa del cognato del Romeo, dando inizio alla
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spingeva con il piede una lattina e della carta dal centro della strada verso la casa del

disputa, ma la dinamica dei fatti riportati era contrastante con una successione logica
e inoltre non era chiaro perché non si era allontanato alla vista dell’asserita pistola. Il
Tribunale esaminava le deduzioni difensive, ma riteneva che alcune discrasie tra i
testi presenti non inficiavano la ricostruzione dei narrati e dipendevano o da errate
percezioni o da differenti momenti di presenza sul luogo. Il fatto veniva qualificato
come tentato omicidio poiché univocamente diretto ad uccidere, per come dimostrato
dalle ferite cagionate, dal mezzo utilizzato, dalla velocità tenuta, dalla direzione delle
vettura e dalla mancanza di protezione della vittima. Venivano ritenute sussistenti le

violenta e priva di autocontrollo, effettuata in pieno giorno per motivi del tutto futili;
inoltre aveva fornito racconti inverosimili, denotando pervicacia criminosa; e non vi
era solo il rischio di recidivanza, ma anche quello di inquinamento probatorio, già
mostrato dalla sparizione del videoregistratore; era necessaria la custodia in carcere
poiché la violenta impulsività rendeva gli arresti domiciliari inidonei allo scopo.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo dei difensori Avv.
Guido Contestabile e Avv. Giuseppe Alvaro.
2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d),
cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione di legge e
inosservanza di norme. Sostiene che vi era stato un evidente travisamento della
prova, poiché era stata ignorata – nella valutazione della credibilità della persona
offesa – l’esistenza di un risalente astio che imponeva una maggiore cautela,
soprattutto perché anche tra i testi presenti le discrasie non erano di poco momento
ed era rimasta una incertezza sulla presenza di una pistola.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d),
cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione di legge e
inosservanza di norme. Lamenta che non era stata considerata correttamente la
condotta contestata, giungendo ad una insostenibile configurazione giuridica del
reato: infatti, la vettura che aveva investito la persona offesa era ormai vecchia, con
impianto a gas ed era partita da venti metri, per cui non viaggiava a velocità tale da
poter cagionare la morte, così da inficiare il giudizio di idoneità.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d),
cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione di legge e
inosservanza di norme. Sostiene che, nelle more, il GIP del Tribunale di Palmi aveva
concesso al ricorrente gli arresti domiciliari presso il fratello, ma che comunque a
fronte del comportamento di costituzione e confessione le esigenze cautelari
avrebbero potuto ritenersi già attenuate.

3. In udienza le parti hanno concluso per come riportato in epigrafe.

3

esigenze cautelari: lo Iannì aveva mostrato una condotta impulsiva e gravissima,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché manifestamente

infondato.
Le doglianze del ricorrente si prestano ad essere raggruppate in insiemi omogenei
di argomentazioni, partitamente esaminate.

2.

La prima doglianza attiene sostanzialmente alla ricostruzione dei fatti: il

era stato adeguatamente considerato il pregresso astio tra il ricorrente e la persona
offesa, che la credibilità di quest’ultima non aveva ricevuto congruo approfondimento
e che le discrasie tra i vari narrati erano rilevanti, considerata anche l’incertezza circa
la presenza di una pistola nella vicenda de qua.
L’argomentazione è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientata a
riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di riesame, che tuttavia
risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito,
ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali,
imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal
guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte
della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle
sequenze motivazionali dell’impugnata decisione. I ricorsi, dunque, non sono
incentrati sul rilievo di mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, ma
sono volti ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutamente giustificate dal Giudice di merito, che ha adeguatamente ricostruito il
compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
In tal senso, il Tribunale del Riesame, sulla base di quanto sopra esposto in
narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse
dalla Difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa
ed approfondita delle risultanze processuali.
Sono state esaminate l’oggettività delle condotte, l’ammissione del ricorrente circa
l’aver dato causa al diverbio, il ferimento riportato dalla sola persona offesa,
l’ammissione del ricorrente circa l’aver travolto la vittima con la propria vettura, la
sospetta sparizione del videoregistratore collocato proprio sulla casa del ricorrente, le
ferite causate. Non è stata ignorata affatto la scaturigine dell’antico astio, ma il
narrato della persona offesa è stato analizzato nelle diverse ripetizioni fornite ed è
stato valutato sempre come lineare e non contraddittorio: al contrario,, il racconto del
ricorrente è stato ritenuto – con motivazione congrua e dipanata logicamente – come
sovente contraddittorio e non comprensibile.
Le discrasie tra i racconti delle persone ascoltate negli sviluppi investigativi sono
state considerate, ma, nella complessiva ricostruzione della dinamica, il Tribunale le
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ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sottolineando che non

ha valutate come di non grande rilievo e sostanzialmente spiegabili con differenti
momenti di presenza sul luogo dei fatti.
Parimenti, il Tribunale non accoglie l’argomentazione della incertezza sulla
presenza o meno della pistola nella disponibilità della persona offesa, poiché
evidenzia che soltanto il ricorrente fa menzione di questa arma, la cui disponibilità è
negata dalla vittima e la cui presenza non è stata notata da alcuno dei presenti. Al
contrario, il Tribunale annota che la persona offesa aveva riferito anche particolari
potenzialmente favorevoli all’indagato, così confermando la sua sincera attendibilità.

condotte ed al nesso causale tra la condotta e l’evento criminale: all’esito di questa
disamina, tutti i presupposti di diritto sono stati riscontrati e di essi è stata fornita per come sopra evidenziato, senza qui riportare inutili ripetizioni – una spiegazione
logica e consequenziale, immune da difetti argomentativi e priva di lacune.
A fronte di ciò, il ricorso si limita a proporre una differente interpretazione degli
elementi di accusa, senza nemmeno attaccare in modo congruo i punti nodali del
ragionamento sviluppato in motivazione. Ma allora è necessario precisare, con
riguardo ai casi di ricorso per cassazione delineati dall’art. 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006,
che la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il Giudice della
legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione,
finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di
merito, dovendo il Giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo
convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può,
soltanto essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto
“travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione
inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla
necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della
decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano
indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state
travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di
ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un
esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di
legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di
Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012,
Minervini, Rv. 253099).

5

Pertanto, l’ordinanza impugnata giungeva ad una corretta individuazione delle

La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi
denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere
percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a
rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici
(in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi

n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074). Deve escludersi sia la possibilità, per il Giudice di legittimità,
di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai
diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 6^, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio,
Rv. 233621; Sez. 2^, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); sia la
possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
dell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (Sez. 6^, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6^, n. 25255 del
14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

3. La seconda doglianza del ricorrente censura la conclusione del Tribunale circa il
ritenuto tentativo di omicidio: ed essa si basa sul tipo di motore di cui l’autovettura
era dotata, la velocità a cui essa marcava e la breve distanza dalla vittima da cui
essa era partita.
L’ordinanza impugnata ha correttamente posto in evidenza che l’unica persona
rimasta ferita era la persona offesa; che il ricorrente aveva ammesso di aver diretto
la propria automobile contro la vittima; che quindi egli aveva colpito con la vettura la
vittima, attingendola con lo spigolo anteriore destro; che la vittima era stata quindi
travolta da un’automobile ed aveva riportato gravi ferite alla testa, alle costole ed
alle gambe.
Da questi dati il giudice aveva tratto la conclusione di una azione diretta, in modo
non equivoco e con modalità idonee, a cagionare la morte della persona offesa:
l’utilizzo di un automezzo pesante come un’autovettura, l’aver travolto la vittima in
piena accelerazione, l’aver diretto l’autovettura direttamente contro la persona offesa
e l’aver cagionato gravi ferite determinavano una piena prevedibilità di un evento
letale.
Il fatto risulta adeguatamente inquadrato in termini di tentato omicidio, in linea
con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Come è noto, la valutazione che
deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti:
così opinando infatti, l’azione per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre
6

affermati da questa Corte: Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U,

inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente
sottolineato, consiste in una prognosi con riferimento alla situazione che si
presentava all’imputato al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente
prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed
hanno correttamente concluso, riconoscendo la idoneità degli atti in funzione
omicidi aria.
Dal punto di vista soggettivo, l’animus necandi è stato inferito da un compendio
che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca

alla direzione di marcia della autovettura, alla zona attinta, alla forza impressa al
colpo, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore , per una manifesta volontà
diretta (dolo alternativo) di uccidere (Sez. 1, n° 32851 del 10.06.2013, Rv 256991).

4. L’ultimo motivo di ricorso attiene al tema della scelta della misura cautelare.

Per verità non sembra che residui un interesse giuridicamente apprezzabile:
infatti, il ricorrente lamenta che già la prime ammissioni del ricorrente avrebbero
dovuto indurre a ritenere attenuate le esigenze cautelari e poi riporta che,
comunque, nelle more, la misura cautelare inizialmente disposta era stata sostituita
dagli arresti domiciliari.
Ad ogni modo, la doglianza sembra censurare la ritenuta sussistenza di esigenze
cautelari.
Al contrario, il Tribunale ha correttamente motivato su questo punto, evidenziando
la particolare posizione del ricorrente, il quale, seppure in litigio per motivi futili, non
era stato capace di contenere i propri impulsi antisociali, ponendo in essere una
condotta gravissima e violenta, attentando alla vita del suo interlocutore. Inoltre, si
evidenzia che, dopo di ciò, egli aveva fornito narrati inverosimili per allontanare da
sé la responsabilità dell’accaduto. Corretta quindi la conclusione sulla pervicacia
criminale nonché quella sul rischio di inquinamento probatorio, dedotto in modo
logico dalla sparizione dell’impianto di registrazione delle immagini della telecamera

incidenza dimostrativa: basti pensare alla potenzialità offensiva del mezzo utilizzato,

di vigilanza.
Il Tribunale ha ongruamente motivato, effettuando un puntuale riferimento agli
elementi emersi e non trascurando nemmeno il tema della possibilità di misure
cautelari più gradate, motivatamente ritenute insufficienti.
Si tratta di conclusioni corrette: in tema di esigenze cautelari, il requisito della
“attualità” non può certo essere equiparato alla “imminenza” del pericolo di
commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del
periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base
della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del
pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a
neutralizzare; l’ordinanza impugnata ha rammentato le emergenze coerentemente
7

jt’

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8 8 95 n. 332

Roma, n

7 MAG, 2018

rappresentate e le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, oltre
che la disamina del peculiare contesto in cui la stessa è maturata ed ha prodotto i
suoi effetti.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000),

stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 2.000,00.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter
disp.att.cod.proc.pen.

P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro Duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter
disp.att.cod.proc.pen.

Roma, 23 marzo 2018.

al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si

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