Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19817 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19817 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRACCI ROBERTO nato il 18/03/1964 a PERUGIA

avverso l’ordinanza del 25/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost. PIETRO
GAETA, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. SILVIA OLIVIERI che ha insistito per l’accoglimento dei
motivi di gravame.

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Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato il

provvedimento del Gip della medesima città di applicazione della custodia cautelare in carcere
nei confronti di Ferracci Roberto, indagato del reato di duplice tentato omicidio dei magistrati
Francesca Altrui e Umberto Rana, aggrediti con un’arma da taglio con la quale infliggeva loro
plurime ferite (fatto aggravato dall’aver agito con premeditazione e in danno di di pubblici

2. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’indagato, tramite il proprio difensore di
fiducia.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, violazione, errata applicazione della
legge penale in riferimento alla ritenuta esistenza dell’aggravante della premeditazione.
Contesta, al riguardo, le valutazioni operate dal tribunale in quanto la dinamica del fatto ed
il breve lasso temporale intercorso tra l’azione criminosa e la presunta causa scatenante della
stessa (aver appreso di una sentenza civile a sé sfavorevole) erano incompatibili con i
presupposti dell’aggravante in questione. Con riferimento alla circostanza, valorizzata
nell’ordinanza impugnata, di essersi il Ferracci recato sul luogo del fatto armato di due coltelli,
la difesa ritiene che la stessa trovi più logica giustificazione nell’intento che il predetto aveva di
suicidarsi, dopo aver colloquiato con il giudice. Sostiene, altresì, che la dinamica dell’azione e
l’entità delle lesioni arrecate alle vittime «mal si conciliano con la premeditazione e con la reale
intenzione di uccidere».

2.2. Con il secondo motivo eccepisce mancanza, manifesta illogicità della motivazione,
inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta capacità di
intendere e di volere dell’indagato al momento del fatto.
Contesta, in particolare, la «sommarietà, approssimazione e superficialità» dell’esame da
parte dei giudici della documentazione medica in atti, la cui attenta lettura avrebbe, invece,
rivelato la «quanto mai articolata, complessa e malata personalità del Ferracci» e il suo totale
o parziale vizio di mente al momento del fatto che avrebbe impedito, ai sensi dell’art. 273,
comma 2, cod. proc. pen. l’applicazione nei confronti del predetto della misura cautelare.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Lamenta, nello specifico, che il p.m. avrebbe omesso di trasmettere al tribunale del riesame
l’intera documentazione concernente le condizioni di salute del Ferracci e in particolare
«relazioni mediche e test psichiatrici a firma del dott. Spanarello del CSM di Foligno, nonché
copia del verbale di invalidità dell’Inps».

2.4. Con il quarto motivo eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale
in relazione agli artt. 111 Cost. e 220 cod. proc. pen., per avere il tribunale desunto la

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ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni).

fermezza e la pervicacia delittuosa del Ferracci da scritti, attribuiti a quest’ultimo e alla sorella
Gina, senza l’espletamento di perizia «calligrafica».
2.5. Con il quinto motivo eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale
e mancanza di motivazione in ordine alla scelta da parte dei giudici di applicare al Ferracci la
più afflittiva delle misure cautelari, sulla base di valutazioni assertive, specie in ordine alla
inadeguatezza gli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella, con il controllo a distanza
tramite il c.d. “braccialetto elettronico”.
2.6. Con il sesto motivo eccepisce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della

giustificata dalla incompatibilità delle condizioni di salute del predetto con il regime carcerario,
come, in tesi difensiva, emergerebbe da quanto dedotto in merito al difetto di imputabilità, dal
verbale dell’INPS di invalidità del ferracci al 75 % e dalle considerazioni e dai test eseguiti dai
sanitari del CSM di Foligno.
2.7. In data 7.3.2018 la difesa del Ferracci ha depositato memoria con la quale (in merito al
primo motivo di ricorso) ha rappresentato che dalla relazione peritale del 27.12.2017,
concernente le condizioni psichiche dell’imputato al momento del fatto, emerge che il predetto
avrebbe agito senza premeditazione e che le sue azioni sarebbero state determinate da una
reazione “a corto circuito”.
Nel corpo della stessa memoria ha, altresì, dedotto, avuto riguardo al sesto motivo di
ricorso (incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario), che in
data 28.11.2017 il gip, alla luce di ulteriore documentazione sanitaria proveniente dalla
Direzione dell’istituto penitenziario, ha disposto il «trasferimento urgente» del Ferracci in un
Centro di Osservazione Psichiatrica da designarsi da parte dell’amministrazione penitenziaria e
che, nelle more di tale trasferimento, l’imputato aveva nuovamente tentato il suicidio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto si articola in motivi, in parte non consentiti e in parte
manifestamente infondati.

2. Nessun rilievo può essere attribuito alle circostanze dedotte dal ricorrente nella memoria
del 7.3.2018 e in particolare ai risultati della relazione peritale del 27.12.2017 (relativi alle
condizioni psichiche dell’imputato al momento del fatto) e della documentazione sanitaria
posta alla base del provvedimento del gip del 28.11.2017.
Si tratta, invero, di profili fattuali sopravvenuti rispetto al provvedimento impugnato,
dedotti, per la prima volta, in Cassazione e che, pertanto, non possono trovare ingresso nel
presente giudizio di legittimità.
Tali evenienze avrebbero potuto, semmai, giustificare una nuova istanza al gip di modifica o
revoca della misura cautelare.

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motivazione per avere il tribunale respinto l’istanza di ricovero dell’indagato in un luogo di cura

3. Il primo motivo di ricorso è affetto da genericità.
Il tribunale ha ritenuto sussistente, sul piano della gravità indiziaria, la contestata
aggravante della premeditazione sulla base delle seguenti circostanze:
– Disponibilità da parte del reo di due coltelli;
– pregnanza del movente;
– localizzazione delle ferite alle vittime;
– modalità della condotta.

condotta del Ferracci non sia stata frutto di una estemporanea espressione di violenza, ma di
preordinazione, al punto da avere il predetto varcato la soglia del tribunale, armato di due
coltelli, uno dei quali con lama affilata di 25 centimetri, successivamente utilizzato per
commettere il fatto.
Per altro verso, il movente, individuato nella vendita forzata di un immobile di proprietà del
predetto, disposta dal giudice Altrui, aveva scatenato la mattina del fatto il proposito criminoso
che il Ferracci già covava.
Si tratta di motivazione coerente ed immune da frizioni logiche che non risulta, nella sua
solidità, intaccata dalle censure del ricorrente che non vanno oltre la semplice rilettura delle
risultanze investigative, con argomentazioni anche congetturali come quella secondo cui il
Ferracci avrebbe portato con sé i coltelli per suicidarsi dopo aver colloquiato con i giudici.
In tal modo, il ricorrente sollecita la Corte ad una sostituzione delle valutazioni di merito
operate dal tribunale con quelle proposte in ricorso.
Non considera, però, che un simile vaglio è precluso alla Corte di cassazione, non potendo
questa assumere nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi,
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi,
piuttosto, limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente
razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.
In punto di diritto deve, peraltro, essere rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la
prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nozione, questa, che non si atteggia allo stesso
modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio
finale di colpevolezza.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve, dunque, ribadirsi
che «ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento
probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato in ordine ai reati ed alle relative circostanze contestategli, perché i necessari
“gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quali elementi di prova
idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere
valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod.
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Soffermandosi, in particolare, su quest’ultimo profilo, i giudici hanno ritenuto che la

proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non
richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (per tutte, tra le più recenti, Sez. 2,
n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto,
Rv. 269179).

4. Per ragioni analoghe, anche il secondo e il terzo motivo sono da ritenere inammissibili.
Il ricorrente eccepisce la mancanza, la manifesta illogicità della motivazione, l’inosservanza

volere dell’indagato al momento del fatto.
Al di là del dato enunciato, la difesa contesta la «sommarietà, approssimazione e
superficialità» dell’esame da parte dei giudici della documentazione medica in atti, la cui
attenta lettura avrebbe, invece, rivelato la «quanto mai articolata, complessa e malata
personalità del Ferracci» e il suo totale o parziale vizio di mente al momento del fatto.
Lamenta, altresì, che il p.m. avrebbe omesso di trasmettere al tribunale del riesame l’intera
documentazione concernente le condizioni di salute del Ferracci e in particolare «relazioni
mediche e test psichiatrici a firma del dott. Spanarello del CSM di Foligno, nonché copia del
verbale di invalidità dell’Inps».
In ordine a questa ultima censura, deve subito rilevarsene l’assoluta inconsistenza, in
quanto la documentazione richiamata risulta essere stata presa in considerazione dal tribunale
e da questo ritenuta non conducente ai fini invocati dalla difesa.
I giudici hanno ritenuto che “l’invalidità lavorativa del 75 °A) riscontrata al Ferracci per un
disturbo distimico e ossessivo compulsivo della personalità non appare suscettibile di incidere
sulla capacità di intendere e di volere del predetto che anche nella relazione del 9.1.2017 del
CSM che lo ha in cura è indicato come lucido, collaborante, in grado di percepire e di ricordare
con precisione gli eventi presenti e passati”.
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Si tratta di motivazione esaustiva rispetto ai dati in quel momento a disposizione dei giudici
e, anche sotto questo profilo, immune quindi da censure, fermo restando quanto è stato
esposto nel paragrafo introduttivo in ordine alla possibilità che, in sede di merito, il tema ora in
discussione venga nuovamente affrontato alla luce di eventuali sopravvenienze istruttorie.
In questa sede deve, però, rilevarsi l’inammissibilità della doglianza in esame(in quanto
aspecifica, confutandosi con essa la valutazione operata dal tribunale senza individuare di
quest’ultima elementi di effettiva incongruenza logica.

5. Il quarto motivo non è consentito in quanto si risolve in una censura in punto di fatto alla
paternità di taluni scritti minatori attribuita dai giudici al Ferracci ed alla sorella di quest’ultimo
senza che, al riguardo, venisse effettuata perizia grafica.
Al di là di quanto sopra riferito in merito alla nozione di “prova indiziaria” nel giudizio
cautelare ed ai relativi parametri di valutazione della stessa, il rilievo difensivo non coglie nel
segno anche per un’altra ragione.
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e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta capacità di intendere e di

Esso non si confronta, invero, con la motivazione censurata nella quale, in termini tutt’altro
che assertivi, si da atto della sussistenza delle condotte in questione (volte a “spaventare i
potenziali acquirenti dell’immobile e a turbare in tal modo il regolare svolgimento della vendita
all’asta”), non soltanto alla luce degli scritti contestati dalla difesa, ma anche sulla base di
quanto riferito dal custode giudiziale e dei contenuti delle numerose denunce che, in merito a
questi fatti, erano state presentate ai Carabinieri di Spello e di Foligno.

6. Il quinto motivo, attinente alla scelta della misura cautelare inflitta al Ferracci, è

Sul punto, l’iter argomentativo seguito dai giudici giustifica ampiamente la decisione di
applicare al reo la più afflittiva delle misure cautelari, conferendo, all’uopo, rilevanza alla
“preoccupante” intensità del dolo ed alla pervicacia mostrate dal Ferracci sia nell’esecuzione
del delitto sia nel periodo precedente con le condotte minatorie, di cui si è già detto.
Pericolosità, resa ancor più manifesta, dal rinvenimento, sotto al comodino della camera da
letto in uso all’indagato, di una accetta utilizzabile a fini di aggressione e pronta all’uso, come
dimostrato dall’impugnatura fasciata da carta argentata.
In ordina all’inadeguatezza di qualsiasi misura meno afflittiva rispetto al carcere, i giudici
hanno, altresì, evidenziato la sicura inadeguatezza degli arresti domiciliari presso l’abitazione
della sorella dell’indagato, essendo questa risultata, come si è visto, «implicata nelle condotte
minatorie che hanno preceduto e preparato il fatto di sangue».
Ancora una volta non può che rilevarsi la congruità della motivazione e l’assenza da parte
del ricorrente di censure che vadano oltre l’ambito confutativo.
Più in generale, le argomentazioni del tribunale, sulla scelta della misura, valgono a
conferire piena legittimità alla decisione assunta.
E’ vero, infatti, che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si
sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve
sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto
elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651); tuttavia, qualora (come nel
caso di specie) il giudice ritenga che il pericolo di recidiva possa trovare concretizzazione per il
solo fatto della scarcerazione, quindi in qualsiasi ambiente diverso dal carcere, la valutazione
assume un valore assorbente e pregiudiziale rispetto a qualsiasi misura diversa da quella più
restrittiva, compresi gli arresti domiciliari con l’impiego di uno degli strumenti elettronici di
controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen..
In termini non dissimili, è stato di recente affermato che il giudizio del tribunale del riesame
sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, con riferimento all’inidoneità dell’abitazione a
contenere il pericolo della reiterazione criminosa specifica per la concomitante presenza in casa
del soggetto passivo del reato, ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità
di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis
cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che, in difetto di altre possibili sistemazioni
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manifestamente infondato.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma,

n

éma 20 18

logistiche, preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (Sez. 1, n. 23352, del
23.3.2017, n.m.; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933).

7. Con il sesto motivo il ricorrente eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione per avere il tribunale respinto l’istanza di ricovero dell’indagato in
un luogo di cura giustificata dalla incompatibilità delle condizioni di salute del predetto con il
regime carcerario, come, in tesi difensiva, emergerebbe da quanto dedotto in merito al difetto

dai test eseguiti dai sanitari del CSM di Foligno.
Si tratta di censura manifestamente infondata per ragioni identiche a quelle già esposte
trattando il tema della capacità di intendere e di volere del ricorrente, cui pertanto si rinvia.

8. Alla manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello
stesso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen..

Così deciso il 23 marzo 2018.

di imputabilità, dal verbale dell’INPS di invalidità del Ferracci al 75 % e dalle considerazioni e

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