Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19816 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19816 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRE RE FABRIZIO nato il 20/10/1990 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 29/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost. PIETRO
GAETA, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore presente, Avv. LUCIANO MARIA SARPI, che ha chiesto
accogliersi i motivi di gravame.

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Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 29.9.2017 il Tribunale del riesame di Palermo confermava il

provvedimento con cui il Gip del medesimo tribunale aveva applicato a Tre Re Fabrizio la
misura della custodia in carcere per l’omicidio di Cusimano Andrea e connessi reati in materia
di armi, resistenza ad un pubblico ufficiale, lesioni, violazione degli obblighi inerenti la misura

2. La vicenda si colloca la mattina del 26 agosto 2017 alle ore 8.00 presso un mercato
rionale di Palermo e vi assistevano due Carabinieri, casualmente presenti sul luogo (M.11o
Magg. Carmelo Barbaria e App. Michele Castronovo), che notavano un uomo (successivamente
bloccato ed identificato in Lo Presti Calogero Piero) impugnare una pistola e fare ripetutamente
fuoco all’indirizzo di un venditore ambulante (Cusimano Andrea) che, ai primi spari, tentava
strenuamente, ma invano, di sottrarsi all’agguato, mischiandosi tra la folla a quell’ora
presente.
Il Lo Presti, dopo lungo e concitato inseguimento, veniva bloccato dai predetti militari,
mentre la vittima, trasportata al Pronto Soccorso, decedeva a seguito delle ferite da arma da
fuoco riportate.
Le indagini svolte nell’immediatezza consentivano di individuare un secondo soggetto
partecipe dell’azione delittuosa (identificato in Tre Re Fabrizio, zio del Lo Presti) che, a bordo di
una autovettura, aveva quella mattina accompagnato per due volte il nipote nei pressi del
luogo dell’omicidio.
Sulla base di tali evenienze (analiticamente descritte a pag. 6 dell’ordinanza impugnata) il
Tre Re veniva ritenuto gravemente indiziato di aver concorso nell’azione omicida fornendo al
sicario il mezzo per raggiungere il luogo dell’omicidio e fuggire dopo il misfatto.
In sede di riesame, il tribunale ha respinto tutte le doglianze della difesa e ha ritenuto
inammissibili per carenza di interesse gli ulteriori motivi di impugnazione concernenti la
configurabilità delle circostanze aggravanti della premeditazione e dell’art. 7 d.l. n. 152/91
(quest’ultima contestata in relazione, oltre al delitto di omicidio, anche ai reati in materia di
armi).
2. Avverso questa decisione ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato.
2.1. Con il primo motivo censura come apodittica, carente ed illogica la motivazione
dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma la gravità degli indizi a carico del Tre Re,
quale concorrente del Lo Presti.
Contesta, al riguardo, il significato attribuito dai giudici alla intercettazione relativa alla
conversazione intercorsa in carcere tra Pace Teresa ed il figlio Bertolino Silvio, non provando,
detto dialogo, che la Pace abbia effettivamente assistito al fatto (come ritenuto in tesi
accusatoria). Censura il passaggio della motivazione in cui si afferma che la Pace non sapeva
2

di prevenzione.

di essere intercettata e, al riguardo, replica che «è circostanza nota a tutti che il 90% dei
familiari detenuti nel carcere palermitano di “Pagliarelli” specie per reati gravi sa benissimo che
nella sala colloqui dei familiari si dispongono intercettazioni ambientali per prassi».
Contesta l’affermazione secondo cui l’arma in questione (un revolver calibro 8 modello
Lebel) sarebbe difficile da occultare.
Evidenzia, infine, la piena convergenza delle versioni del Tre Re e del Lo Presti, benché gli
stessi siano stati arrestati in tempi diversi e mai, dal giorno del fatto, avevano avuto modo di

2.2. Con il secondo motivo censura, in quanto apodittica, la motivazione con cui il tribunale
ha escluso l’ipotesi, prospettata in via gradata dalla difesa, dell’inquadramento della
responsabilità del Tre Re nello schema del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen..
2.3.

Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta

inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze concernenti la applicazione
nell’ordinanza genetica delle aggravanti della premeditazione e dell’art. 7 d.l. n. 152/91, la cui
esclusione avrebbe comportato, in tesi difensiva, l’insussistenza o l’affievolimento delle
esigenze cautelari, fronteggiabili, in questa seconda ipotesi, con la misura meno afflittiva degli
arresti domiciliari con il controllo a distanza tramite il c.d. braccialetto elettronico.
In merito al profilo dell’inammissibilità per carenza di interesse la difesa rileva che la
presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è relativa e, come tale, avrebbe
potuto trovare superamento qualora fossero state escluse le aggravanti suindicate.
2.4. Il 5 marzo 2018, il difensore del Tre Re depositava motivi nuovi di ricorso, eccependo
violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. per avere erroneamente i giudici del
merito inquadrato la condotta dell’imputato nello schema del concorso di persone anziché in
quello della connivenza non punibile e, al riguardo, oltre ad insistere nelle deduzioni già svolte,
rappresentava che «dalla ricostruzione dettagliata degli spostamenti degli indagati eseguita
dalla procura e riportata nella richiesta di ordinanza cautelare emergeva un intervallo di
tempo, dalle ore 7.24.33 alle 7.55.02, durante il quale non vi è alcuna immagine che ritrae
assieme i due indagati, i quali potrebbero essersi anche separati».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e il secondo motivo di ricorso ed i motivi aggiunti non superano la soglia della
genericità.
Il gip, prima, il tribunale del riesame, poi, nel valutare la piattaforma indiziaria a carico del
Tre Re, hanno ritenuto che quest’ultimo avesse concorso nell’omicidio di Cusimano Andrea,
fornendo al nipote (esecutore materiale del delitto) il mezzo per raggiungere la vittima nel
luogo ove i due erano sicuri di trovarla (essendo stata, ivi, poco prima aggredita e ferita con
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incontrarsi.

un coltello dal Lo Presti, alla presenza anche in quella occasione del Tre Re) e per consentirgli
la fuga dopo la commissione del fatto.
A fronte delle risultanze in atti, i giudici del merito hanno ritenuto priva di ogni credibilità la
versione difensiva, secondo cui il Tre Re si sarebbe limitato ad accompagnare il nipote sul
luogo del fatto, ignaro dell’intenzione omicida del predetto ed anzi animato dalla volontà di
mediare tra i due litiganti e consentire loro di fare pace.
Tale ricostruzione è stata ritenuta smentita dalle modalità complessive della condotta e dalla

quest’ultimo.
Sotto altro profilo secondo i giudici «alcun dubbio sussiste né alcun elemento è stato
addotto dalla difesa al fine di mettere in dubbio la genuinità della conversazione ambientale
intercettata all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo tra taluni parenti della vittima:
Bertolino Silvio con il nipote Bertolino Giuseppe e la madre Pace Teresa. Quest’ultima,
testimone oculare della precedente aggressione e ferimento della vittima con il coltello,
riferiva: lui prima è uscito salendo con la pistola …è uscito bella con la pistola in mano sino a
Porta Carini».
Il descritto aiuto fornito dal Tre Re al Lo Presti è stato, pertanto, ritenuto determinante al
fine di portare a compimento la programmata azione criminosa, materialmente eseguita dal Lo
Presti e ciò ha consentito al tribunale di configurare nei confronti dell’odierno ricorrente la
responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. e ad escludere l’ipotesi del concorso
anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen. e a fortiori quella della mera connivenza penalmente
irrilevante.
Correttamente i giudici hanno, sul punto, richiamato la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui «l’espressa adesione del concorrente a un’impresa criminosa, consistente nella
produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di
micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato
delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per
fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga.
Ne consegue che ricorre un’ipotesi di concorso ordinario a norma dell’art. 110 cod. pen. e non
quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell’aggressione
consumata con uso di tali armi in relazione all’effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del
bene della vita e dell’incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi,
quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una
valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle
già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di ,dar luogo alla
produzione dell’evento dannoso» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci,
Rv. 241574).

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presenza dell’arma all’interno della vettura del Tre Re, certamente non occultabile alla vista di

Si tratta di motivazione, tutt’altro che apparente, scevra da frizioni logiche e non intaccata
nella sua solidità dalle censure del ricorrente che ripetono quanto a suo tempo già dedotto in
sede di riesame senza uno specifico confronto con le ragioni per cui sono state ivi respinte.
Con l’odierno ricorso la difesa si limita, invero, a contestare le valutazioni in fatto compiute
dai giudici, sostituendo a queste proprie alternative letture delle risultanze investigative che
possono trovare ingresso in sede di legittimità soltanto se rivolte a dimostrare profili di
manifesta illogicità del corpo argomentativo, nel caso di specie soltanto formalmente dedotti.

rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma
adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a
controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.
Ne consegue che le doglianze difensive, in cui si articolano i motivi di ricorso ora in esame,
introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
In punto di diritto deve, peraltro, essere rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la
prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nozione, questa, che non si atteggia allo stesso
modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio
finale di colpevolezza.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve, dunque, ribadirsi
che «ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento
probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza”
non corrispondono agli “indizi” intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato
giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri
richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla
gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273,
comma 1-bis, cod. proc. pen.» (per tutte, tra le più recenti, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017,
Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179).
Infine, in relazione a quanto evidenziato in merito alla valenza indiziaria riconosciuta
nell’ordinanza impugnata alla suindicata intercettazione ambientale, deve, ancora una volta,
richiamarsi il consolidato insegnamento della Cassazione secondo cui l’interpretazione del
linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce
questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.

(ex multis,

Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 e, in tempi ancora più recenti:
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).

5

La parte ricorrente non considera, dunque, che alla Corte di cassazione è preclusa la

3. Il terzo motivo di ricorso è, anch’esso, Manifestamente infondato, sia pure per ragioni
diverse da quelle sopra esposte.

4.

Il tribunale del riesame ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse le censure

difensive dell’ordinanza del gip nella parte relativa alla sussistenza delle circostanze aggravanti
della premeditazione e dell’art. 7 d.l. n. 152/91 (quest’ultima, contestata in relazione, non
soltanto all’omicidio, ma anche ai reati in materia di armi):

inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento “de
libertate” non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari
ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno
di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della
cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n’. 36731 del 17/04/2014, Inzerra,
Rv. 260256 in una fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che l’eventuale insussistenza
delle aggravanti contestate non avrebbe comunque determinato una riduzione dei termini di
durata massima delle misure cautelari).

5. Questo passaggio argomentativo è censurato dal ricorrente, a dire del quale l’omessa
valutazione da parte del tribunale del riesame della sussistenza delle contestate aggravanti
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 e della premeditazione si sarebbe riflessa sul giudizio cautelare, in
quanto, ove detti profili circostanziali si fossero rivelati insussistenti, il ritenuto pericolo di
reiterazione criminosa sarebbe stato escluso o comunque fortemente ridimensionato, al punto
da consentire l’applicazione di una misura meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere,
primis:

in

gli arresti domiciliari con il controllo a distanza attraverso il c.d. “braccialetto

elettronico”.

6. Per vagliare la fondatezza di tale assunto, occorre partire dal consolidato principio di
diritto, enunciato nell’ordinanza impugnata, secondo cui nel procedimento incidentale cautelare
ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione è necessario che il soggetto che propone il gravame

Nell’ordinanza si richiama al riguardo al giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è

sia portatore di un interesse concreto ed attuale allo stesso e ciò è, in linea generale, da
escludersi quando la doglianza sia rivolta all’esclusione di una Circostanza aggravante, salvo
che questa incida sul computo della pena edittale e di conseguenza sulla disciplina dettata
dagli artt. 278 e 289 cod. proc. pen.; sulla competenza a provvedere; sul regime delle
presunzioni; sulla legittimità della disposta misura cautelare.
Sul tema, oltre gli arresti menzionati nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 36731 del
2014; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Senatore, Rv. 264526) merita di essere richiamata
anche Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507, la quale ha affermato che ai fini
della sussistenza dell’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del
tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto
6

Lyt.

speciale è necessario che da questa conseguano immediati riflessi sulla valutazione della
gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare.

7. Declinando il principio nel caso di specie, occorre verificare la sussistenza in capo al
ricorrente di un interesse concreto alla rimozione dal titolo cautelare delle aggravanti ritenute
sussistenti nell’ordinanza genetica, che (lo si ribadisce) riguardano l’art. 7 d.l. n. 152/91 e la

8. Le ragioni addotte in ricorso a sostegno di tale interesse sono destituite di fondamento, in
quanto muovono da una errata lettura del dato normativo.
8.1. È vero, infatti, che, dopo l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 164
del 2011 e la novella di cui alla legge n. 47 del 2015, la presunzione normativa di adeguatezza
della custodia in carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, nei riguardi dei
soggetti gravemente indiziati per il delitto di cui all’art. 575 cod. pen., pur non essendo venuta
meno, è stata trasformata da assoluta in relativa, in virtù del temperamento rappresentato
dall’applicabilità di una misura meno gravosa allorché, nel caso concreto, risultino acquisiti
specifici elementi favorevoli di valutazione in ordine all’idoneità di una misura alternativa alla
custodia inframuraria a contenere la pericolosità del soggetto.
E’, altrettanto, vero, però, che per superare detta presunzione occorrono, pur sempre,
elementi di segno positivo rivelatori della totale o fortemente ridotta pericolosità del reo.
8.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcuno di detti profili, ma si è limitato a
confutare la sussistenza delle suindicate aggravanti, senza considerare che la presenza di
queste ultime rafforza il giudizio di pericolosità dell’indagato (nel caso dell’art. 7 d.l. n.• 152/91
addirittura introducendo un’ulteriore presunzione) ma non ne costituisce la ragione fondante.
Ne consegue che, ove anche il tribunale del riesame avesse conferito credito alle doglianze
difensive, ciò non sarebbe valso, in assenza (lo si ribadisce) di elementi positivi a favore
dell’imputato, a sovvertire la presunzione di recidiva correlata al titolo di reato (omicidio) in
contestazione.
In tale situazione, i giudici hanno, dunque, correttamente escluso, in relazione alla
sussistenza delle circostanze aggravanti l’interesse della difesa ad impugnare la decisione del
gip.

9.

Da quanto considerato discende la manifesta infondatezza delle ulteriori censure

difensive rivolte alla mancata applicazione degli arresti domiciliari con il controllo a distanza
tramite il c.d. braccialetto elettronico, dovendosi, ancora una volta, evidenziare l’omessa
allegazione da parte del ricorrente di alcun elemento positivo che consentisse di ritenere
quanto meno attenuate le esigenze cautelari.
Al riguardo non può conferirsi credito alla considerazione difensiva secondo cui la misura
invocata garantirebbe l’impossibilità di una effettiva evasione o allontanamento dal luogo degli
7

premeditazione, mentre quella dei futili motivi era stata già esclusa dal gip.

arresti domiciliari del soggetto sottoposto alla predetta misura, in ragione del funzionamento
del congegno elettronico tale da segnalare ogni manomissione dello stesso o allontanamento
del sottoposto dal luogo di esecuzione della misura.
L’assunto è, invero, all’evidenza, privo di logicità.
Ciò che il cd. “braccialetto elettronico” garantisce è semmai l’accertamento del reato di
evasione, ma non pone, di certo, al riparo dall’evenienza che il soggetto sottoposto alla misura
decida, ugualmente, di allontanarsi arbitrariamente dal domicilio per finalità criminose.

un ridotto grado di pericolosità del reo, che nel caso di specie si è visto difettare.
Sul punto, deve, peraltro, rilevarsi che i giudici, nell’argomentare le ragioni della decisione
resa, non si sono ancorati alla presunzione di pericolosità del Tre Re, ma hanno evidenziato
una serie di elementi a carico del predetto, rivelatori del «concreto, elevatissimo ed attuale
pericolo di reiterazione criminosa»; tra questi: i precedenti a suo carico (plurime rapine,
detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, furti) e «il dispregio
manifestato dal Tre Re delle prescrizioni promananti dalla autorità giudiziaria [atteso che]
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, l’indagato ha posto in essere le condotte in
oggetto violando le prescrizioni collegate all’applicata misura di prevenzione personale».
Da qui la coerente conclusione dei giudici nel senso «dell’ineludibilità della custodia in
carcere» quale unica misura per fronteggiare «l’eccezionale rilevanza delle esigenze di
salvaguardia della collettività rispetto al pericolo di commissione [da parte dell’indagato] di
ulteriori gravissimi atti contro la vita e l’incolumità personale compiuti anche con l’uso di
armi».
Rispetto a questo ulteriore passaggio della motivazione, la difesa non è andata al di là di
considerazioni puramente confutative, prive di ogni rilevanza nel presente giudizio.

10. Alla manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello
stesso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro duemila.

8

Ne consegue che l’accesso alla misura in questione è sempre subordinato alla presenza di

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
3oma, Il
P.Q.M.

7 NASI 2018
•••••■••••■••.•••••••••

0.11.0.1•10••••••• ■•••■••••

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen..

Così deciso il 23 marzo 2018.

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