Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19815 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19815 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SEBASTIANI Emanuele, nato il 04/02/1978;

Avverso l’ordinanza n. 1020/2017 del Tribunale di Bari in data 31/08/2017;

Data Udienza: 23/03/2018

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31/08/2017 il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di
riesame avanzata da Sebastiani Emanuele avverso l’ordinanza emessa dal GIP del
Tribunale di Trani in data 16/08/2017, con la quale gli era stata applicata la custodia
cautelare in carcere per tentato omicidio. Si legge in ordinanza che nella sera del dì
11/08/2017 Lomolino Emanuele veniva trasportato all’ospedale di Barletta poiché
presentava multiple ferite da arma bianca al torace; l’esame delle tracce ematiche

abitava il Sebastiani, cognato del Lomolino; emergeva inoltre che quella sera i due
cognati avevano animosamente litigato e che, dopo i fatti, il Sebastiani presentava
evidenti segni di colluttazione sul collo e sulla fronte; il giorno dopo il Sebastiani
ammetteva di avere colpito la vittima con una forbice, spiegando che un primo forte
litigio era avvenuto in serata tra lui ed il cognato, il quale era in stato di alterazione
alcolica, e che il motivo era un rapporto di debito-credito (nell’ambito del quale il
Sebastiani vantava il credito): sosteneva di essere stato aggredito dalla persona
offesa con veemenza tale da spingere la moglie del ricorrente, per quanto in stato di
gravidanza, ad intromettersi; la prima fase del litigio era terminata con
l’allontanamento del Lomolino, il quale però ritornava più tardi, dapprima
infrangendo i vetri del portone e poi minacciando di morte il ricorrente, picchiandone
ancora la moglie e spingendolo a reagire con una forbice presa in cucina (tanto che
egli invocava una difesa legittima, almeno putativa, o un eccesso colposo nella
scriminante). Ma il Tribunale rilevava che la moglie del Sebastiani non aveva affatto
riferito la rottura del vetro del portone ad opera del Lomolino, il quale sarebbe stato,
invece, fatto entrare nell’androne da un altro condomino; peraltro, il vetro era stato
rotto dall’interno e non dall’esterno e ciò faceva concludere che il Sebastiani aveva
mentito su più punti, anche perché lui aveva affermato che la vittima brandiva a mo’
di arma un oggetto metallico che nessun altro dei presenti aveva però visto; vi erano
poi altre contraddizioni tra le diverse dichiarazioni, mentre i segni lesivi sul ricorrente
e sulla moglie erano trascurabili; concludeva il Tribunale che il Sebastiani si era
munito di forbice mentre il cognato era semplicemente nell’androne e lo aveva poi
colpito, senza che vi fosse alcuna convinzione di doversi difendere o un eccesso
colposo poiché, pur a fronte di minacce scomposte del Lomolino, la reazione era stata
sproporzionata e consistente in fendenti potenzialmente mortali, che non potevano
essere derubricati in lesioni personali, ma che erano connotati da un dolo alternativo,
giacchè la vittima era stata trasportata di necessità ad un reparto cardiochirurgico
ospedaliero senza che rilevasse l’evoluzione poi positiva del ferimento. Sussistevano
esigenze di cautela: il Sebastiani era pluripregiudicato ed aveva commesso il fatto
nel mentre fruiva di detenzione domiciliare, violata dapprima ricevendo il cognato e

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portava a concludere che il ferimento era avvenuto nell’androne del palazzo in cui

poi ferendo lo stesso: non vi era capacità di autocontrollo e il dispositivo elettronico
di controllo non sarebbe servito allo scopo.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore
Avv. Vincenzo Papeo.
2.1.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),

cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge.
Sostiene che il fatto che il vetro del portone non fosse stato rotto dalla vittima era

presentato più volte presso il ricorrente con fare aggressivo e rancoroso, in stato di
ubriachezza e colpendo anche la moglie incinta del ricorrente, il quale – per la
precisione – aveva detto di aver visto i vetri rotti più che la rottura in sé e comunque
alcune rotture erano compatibili con un colpo dall’esterno. Parimenti non era
dirimente la tipologia di lesioni provocate dalla vittima, che comunque aveva
aggredito il ricorrente ed i familiari, generando quanto meno la convinzione di
doversi difendere con un oggetto comunemente presente in casa come un paio di
forbici: la putatività della difesa legittima eliminava il rilievo dell’essere il Lomolino
disarmato e cancellava il timore di una azione posta in essere per mera rivalsa.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge.
Sostiene che non era stato accertato il numero dei colpi inferti e che la vittima era
stata dimessa presto, per cui difettava la certezza di fendenti mortali, non sostenibile
soltanto per il fatto che i colpi erano indirizzati al torace.
2.3.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),

cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge.
Sostiene che il rischio di reiterazione di una simile condotta era improbabile poiché
essa era avvenuta in costanza di misura alternativa e comunque sarebbe stata
sufficiente una misura più gradata.

3. In udienza il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché manifestamente

infondato.
Le doglianze del ricorrente si prestano ad essere raggruppate in insiemi omogenei
di argomentazioni, partitamente esaminate.

2.

La prima doglianza attiene sostanzialmente alla ricostruzione dei fatti: il

ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sottolineando che la
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una circostanza di limitato rilievo poiché non eliminava il fatto che il Lomolino si era

vittima era stata aggressiva, che aveva colpito la moglie del ricorrente, che era in
stato di ubriachezza, che aveva indotto la convinzione di doversi difendere e che
quindi la condotta contestata non era una rivalsa, ma una azione tesa a difendere se
stesso e la moglie.
L’argomentazione è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientata a
riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di riesame, che tuttavia
risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito,
ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali,

guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte
della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle
sequenze motivazionali dell’impugnata decisione. I ricorsi, dunque, non sono
incentrati sul rilievo di mancanze argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, ma
sono volti ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutannente giustificate dal Giudice di merito, che ha adeguatamente ricostruito il
compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
In tal senso, il Tribunale del Riesame, sulla base di quanto sopra esposto in
narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse
dalla Difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa
ed approfondita delle risultanze processuali.
Sono state esaminate l’oggettività delle condotte, ‘le connotazioni dei danni alle
cose, le dichiarazioni delle persone presenti, le lesioni riportate dal ricorrente e quelle
riportate dalla vittima: non è stata ignorata l’origine del litigio e si è considerato lo
stato di alterazione della vittima, e tuttavia, considerate le incongruenze del racconto
del ricorrente, le divergenze con quanto riferito dalla moglie di questi, il fatto che egli
non avesse riportato sostanzialmente ferite, il fatto che nessuno dei presenti
ricordasse che la vittima brandiva un oggetto metallico e la conseguente circostanza
per cui soltanto il ricorrente era armato, la conclusione cui giungeva il Tribunale
veniva raggiunta con un percorso logico e lineare, esente da vizi giuridici; così, la
reazione scomposta e sproporzionata del ricorrente, a fronte della mancanza di una
situazione in cui realmente si potesse scorgere la necessità di difendersi, induceva a
pensare che il Sebastiani aveva semplicemente voluto colpire il Lomolino perché
infastidito dal suo ritorno, dalla sua ubriachezza e dalle sua pretesa di non dover
pagare alcun debito.
Analoghe conclusioni devono trarsi circa la censura relativa all’assenza di una
situazione legittimante un’azione di difesa, reale o putativa, o un eccesso colposo in
essa.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i presupposti
essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una
reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa
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imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal

che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto
(personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità
di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (Sez.
1, n. 45425 del 25/10/2005, Rv 233352).
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale con la
sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente,
ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore
– che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all’art. 59

adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o
compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di
trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicché la legittima difesa
putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e
desumersi, quindi, dal solo stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo
errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia
determinato l’errore stesso. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l’erronea
opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé
inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la
ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che
peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive
in cui l’azione della difesa venga a estrinsecarsi (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Rv
245634). È anche consolidato il principio di diritto alla cui stregua il giudizio di
accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere
effettuato con giudizio ex ante – e non già ex post – delle circostanze di fatto,
cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto
delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel
momento – e non a posteriori – l’esistenza dei canoni della proporzione e della
necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod.pen, dell’esimente indicata (Sez. 5, n.
3507 del 04/11/2009, Rv 245843).

cod.pen, u.c., quando sia determinato da colpa – deve in entrambe le ipotesi trovare

Il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa reale o putativa o
dell’eccesso colposo nella stessa costituisce, peraltro, giudizio di fatto insindacabile in
sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e
logicamente valutati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. F, n. 39049 del
26/08/2008, Rv 241553).
Nella fattispecie, il giudice, con motivazione chiara, lineare, congrua, logicamente
dipanata e priva di salti Ira premesse e conclusioni, ha escluso che si potesse
ravvisare una situazione di legittima difesa, reale o putativa: e lo ha fatto
richiamando precisi elementi di fatto, sopra più analiticamente riportati.
Pertanto, l’ordinanza impugnata giungeva ad una corretta individuazione delle
condotte ed al nesso causale tra la condotta e l’evento criminale: all’esito di questa
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disamina, tutti i presupposti di diritto sono stati riscontrati e di essi è stata fornita per come sopra evidenziato, senza qui riportare inutili ripetizioni – una spiegazione
logica e consequenziale, immune da difetti argomentativi e priva di lacune.
A fronte di ciò, il ricorso si limita a proporre una differente interpretazione degli
elementi di accusa, senza nemmeno attaccare in modo congruo i punti nodali del
ragionamento sviluppato in motivazione. Ma allora è necessario precisare, con
riguardo ai casi di ricorso per cassazione delineati dall’art. 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006,

legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione,
finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di
merito, dovendo il Giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo
convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può,
soltanto essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto
“travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione
inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla
necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della
decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano
indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state
travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di
ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un
esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di
legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di
Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6″, n. 25255 del 14/02/2012,
Minervini, Rv. 253099).
La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi
denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere
percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a
rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici
(in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi
affermati da questa Corte: Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U,
n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074). Deve escludersi sia la possibilità, per il Giudice di legittimità,
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che la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il Giudice della

di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai
diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 6^, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio,
Rv. 233621; Sez. 2^, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); sia la
possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
dell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (Sez. 6^, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6^, n. 25255 del

14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

3. La seconda doglianza del ricorrente censura la conclusione del Tribunale circa il
ritenuto tentativo di omicidio: ed essa si basa sulla mancanza di dati certi in ordine al
numero dei colpi inferti o sulla mortalità degli stessi, anche sulla base degli esiti non
letali dei medesimi.
L’argomentazione è manifestamente infondata.
L’ordinanza impugnata ha correttamente posto in evidenza che l’unica persona
rimasta ferita era il cognato del ricorrente; che il ricorrente aveva ammesso di aver
colpito con un paio di forbici la vittima, attingendola al torace; che la vittima
presentava plurime ferite da arma bianca; che la vittima era stata trasportata di
urgenza ad un reparto cardiochirurgco ospedaliero, a causa dei fendenti al torace,
notoriamente sede vitale; che quindi i colpi di forbice erano stati violenti, ripetuti,
vibrati a distanza ravvicinata e in direzione di punti vitali del corpo della vittima.
Da questi dati il giudice aveva tratto la conclusione di una azione diretta, in modo
non equivoco e con modalità idonee, a cagionare la morte della persona offesa: a
conforto di ciò si richiamava il pregresso astio tra il ricorrente ed il suo cognato e la
piena prevedibilità di un evento letale.
Il fatto risulta adeguatamente inquadrato in termini di tentato omicidio, in linea
con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla luce del fatto che la
penetrazione della lama fu tutt’altro che lieve, tanto da avere determinato un
ricovero di urgenza per il tamponamento cardiaco con traumatismo dei vasi
sanguigni del torace. Come è noto, la valutazione che deve essere compiuta non può
essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti: così opinando infatti, l’azione
per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il
giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una
prognosi con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento
dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I
giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso,
riconoscendo la idoneità degli atti in funzione omicidiaria.
Dal punto di vista soggettivo, l’animus necandi è stattdinferito da un compendio
che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca
incidenza dimostrativa: basti pensare alla potenzialità offensiva dell’arma, alla
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distanza ravvicinata da cui fu colpita la vittima, alla zona attinta, alla forza impressa
ai colpi, al numero di essi ed alla direzione degli stessi, tutti fattori deponenti, senza
possibilità di errore , per una manifesta volontà diretta (dolo alternativo) di uccidere
(Sez. 1, n° 32851 del 10.06.2013, Rv 256991).

4.

L’ultimo motivo di ricorso attiene al tema della sussistenza di esigenze

cautelari, asseritamente ritenute non presenti o comunque non di grado così elevato.
Al contrario, il Tribunale ha correttamente motivato su questo punto, evidenziando

la particolare posizione del ricorrente, il quale, pluripregiudicato, non era stato
capace di contenere i propri impulsi antisociali pur se fruiva di una misura
alternativa: aveva, infatti, colpito il cognato nel mentre stava espiando una pena in
detenzione domiciliare. Peraltro, si sottolinea che la misura alternativa era stata
violata non soltanto commettendo un delitto, ma anche ricevendo il cognato nella sua
dimora (possibilità non consentita dal provvedimento di concessione della misura
alternativa, per come evidenziato nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha congruamente motivato, effettuando un puntuale riferimento agli
elementi emersi e non trascurando nemmeno il tema della possibilità di misure
cautelari più gradate, motivatamente ritenute insufficienti.
Si tratta di conclusioni corrette: in tema di esigenze cautelari, il requisito della
“attualità” non può certo essere equiparato alla “imminenza” del pericolo di
commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del
periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base
della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del
pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a
neutralizzare; l’ordinanza impugnata ha rammentato le emergenze coerentemente
rappresentate e le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, oltre
che la disamina del peculiare contesto in cui la stessa è maturata ed ha prodotto i
suoi effetti.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000),
al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si
stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 2.000,00.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter
disp.att. cod. proc. pen.

P.Q.M

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Trasmessa copia ex art. 2e3
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
orTia, lì

l i 14A6, 2018

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro Duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter
disp.att.cod.proc.pen.

Roma, 23 marzo 2018.

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