Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19814 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19814 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL MTIRI RABIA N. IL 01/08/1990
avverso la sentenza n. 2298/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 18/06/2014

n.36 ricorrente EL MTIRI RABIA

Motivi della decisione

L’ imputato in epigrafe propone,

a mezzo del difensore, ricorso per

cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc.
pen., il 5 novembre 2012 dal Tribunale di Modena in composizione

d.P.R. n. 309/1990, commesso in Modena il 10 ottobre 2012, con applicazione
della pena concordata di mesi SEI di reclusione ed euro 1.600,00 di multa,
concessa la speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n.
309/1990 e le attenuanti generiche (pena base: 1 anno, 1 mese, giorni 15 di
reclusione ed euro 2.400,00 di multa poi ridotta per il rito )
Denunzia il ricorrente vizi motivazionali in ordine al mancato proscioglimento ex
art. 129 cod. proc.pen.
La censura è manifestamente infondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l’obbligo della
motivazione della sentenza di patteggiamento non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della stessa: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod.proc.pen. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione , anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto;S. U. 27 dicembre 1995, Serafino). Né l’imputato può avere
interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile tantopiù nel caso di
specie in cui il Giudice di prime cure ha espressamente affermato che dagli atti
non emergevano cause di proscioglimento.
Deve invece rilevarsi d’ufficio

ex art. 609, comma 2° codice di rito

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio applicato, in ragione della
entrata in vigore di nuove disposizioni di legge modificative dell’art. 73, comma
V° d.P.R. n. 309/1990.

i

monocratica in quanto responsabile del delitto di cui all’art.73, comma 1-bis

Giova rammentare che all’epoca del commesso reato: 10 ottobre 2012, l’art. 73,
comma V° del d.P.R. n.309/1990 prevedeva un’ attenuante ad effetto
speciale,con pena della reclusione compresa tra UNO e SEI anni congiunta a
pena della multa compresa tra 3.000 e 26.000 euro; ciò a prescindere dalla
tipologia della sostanza stupefacente.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma

10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto

d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con le stesse pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa
da euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o ” leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 74 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum jus superveniens deve essere valutato nell’ambito di un
organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più favorevole
al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. rispetto alla disciplina in vigore all’epoca del
fatto. Ritiene il Collegio di individuare, in tale ottica, la disposizione più
favorevole all’imputato nel novum normativo introdotto dall’art. 1 del decreto
legge 20 marzo 2014 n.36 (in vigore dal 21 marzo 2014) convertito nella legge
16 maggio 2014 n. 74 – art. 1, con cui non solo si sono sensibilmente ridotte le
pene di genere detentivo e pecuniario previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n.
309/1990,sia nel minimo che nel massimo edittali rispetto alla formulazione in
vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già

2

integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°

stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 1° della legge 21 febbraio 2014 n. 10.
Non resta quindi che far luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata (che ha recepito un accordo sulla pena in base della normativa
anteriore, la cui forbice edittale delle pene di entrambi i generi si rivela assai
meno favorevole rispetto a quella attualmente in vigore ) al fine di consentire al
giudice a quo l’eventuale applicazione delljus superveniens.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti per
l’ulteriore corso al Tribunale di Modena.
Così deciso in Ronna,lì 18 giugno 2014.

Gli atti vanno quindi rimessi a detto giudice per il nuovo giudizio.

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