Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19812 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19812 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Di Sessa Marino, nato il 22/02/1965;

Avverso il decreto n. 3016/2014 emesso il 19/05/2014 dal Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Torino;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 10/04/2015

e

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 19/05/2014 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Marino Di
Sessa in tema di mancata concessione della liberazione anticipata speciale.
Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata, ai
sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che la mancata
conversione in legge del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, aveva espressamente
escluso la maggiorazione della quota di liberazione anticipata, nella misura di

settantacinque giorni, per i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis
Ord. Pen., analoghi a quello in esame.
Queste ragioni imponevano di dichiarare inammissibile il reclamo proposto
nell’interesse del Di Sessa.

2.. Avverso tale ordinanza Marino Di Sessa, a mezzo dell’avv. Antonella
Calcaterra, ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo, riguardante la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per violazione
dell’art. 69 bis Ord. Pen.
Si deduceva, in particolare, l’errata interpretazione della norma che
consentiva l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte, ai sensi dell’art.
666, comma 2, cod. proc. pen., che è consentito solo laddove la valutazione di
manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun
apprezzamento discrezionale da parte del giudice dell’esecuzione,
conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Sez. 1, n. 5642
del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445).
Queste ragioni imponevano l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse
del Di Sessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino, non poteva adottare il provvedimento previsto dall’art.
666, comma 2, cod. proc. pen.
Ed invero questa Sezione ha già avuto occasione di affermare che «In tema
di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta
infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, secondo
comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per
oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle
condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al
2

t

tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al
genus dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo
una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza
del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del
presidente del Tribunale di sorveglianza» (cfr. Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014,
dep. 19/12/2014, Borachuk, Rv. 261662).

2. Queste considerazioni processuali impongono l’annullamento senza rinvio

Tribunale di sorveglianza perché decida sul reclamo proposto nell’interesse di
Marino Di Sessa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione sul reclamo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 aprile 2015.

del provvedimento impugnato, con la conseguente trasmissione degli atti al

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