Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19811 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19811 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA -CONFLITTO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
con l’ordinanza del 19/09/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lett-e/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY
Il Procuratore Generale conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza
del GIP del Tribunale di Torre Annunziata
Udito il difensore

Data Udienza: 19/02/2018

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1. Decidendo con ordinanza in data 19.9.2017 il Tribunale di Torre Annunziata, premesso che a
seguito di opposizione a decreto penale il gip del medesimo ufficio si era dichiarato incompetente
a decidere sull’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha disposto la
rimessione di copia degli atti alla Corte di cassazione, richiedendo regolamento di competenza ai
sensi dell’art. 28 cod. proc. pen..
Al riguardo il tribunale osserva tra l’altro che l’art. 464 cod. proc. Pen. Già attribuisce al giudice delle
indagini preliminari – nella fase del loro svolgimento – tale competenza e ripercorre gli effetti discorsivi
sul sistema procedurale della differente opzione ermeneutica.
Il P.G. ha concluso per l’attribuzione della competenza al G.I.P..
Ciò posto, osserva il Collegio che la questione ha già formato oggetto di specifico esame da parte di questa Sezione
che con sentenza n. 30721 del 5.6.2017 Rv 270621 ha affermato, in contrasto con un precedente arresto, il principio

avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini
preliminari e non il giudice del dibattimento. Tale principio alle cui motivazioni il Collegio ritiene di doversi allineare, in
quanto condivise, è stato successivamente costantemente ribadito da questa Sezione
(Sez. 1, Sentenza n. 36593 del 28/03/2017 Rv. 271317; Sez. 1, Sentenza n. 53622 del 27/09/2017 Rv. 271910).
Va quindi ribadito anche in questa occasione che il sistema individua per l’accesso alla sospensione del procedimento
con messa alla prova, sedi, limiti temporali e scansioni analoghi a quelli previsti per l’accesso al giudizio abbreviato o al
patteggiamento, tanto che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall’imputato non può che essere,
anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, «procede». Sicché, nel caso in
cui detta richiesta sia stata presentata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va
individuato nel Giudice per le indagini preliminari, che avendo la disponibilità del fascicolo è da considerare il giudice
che ancora procede come correttamente affermato dal tribunale.
3. Conclusivamente, va quindi affermata la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre
Annunziata a valutare l’istanza di messa alla prova avanzata nell’interesse dell’imputato in sede di tempestiva
opposizione al decreto penale di condanna.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 19.2.2018

Il Consigliere estensore
Il Presidente
21

secondo cui sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen.,

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