Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19811 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19811 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOCCI MAURIZIO N. IL 10/12/1963
avverso la sentenza n. 3323/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
J
Data Udienza: 08/01/2014
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190 Locci Maurizio
Motivi dell
decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della strada è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si argomenta
che la pena è congrua in rapporto al comportamento tenuto nell’immediato ed al negativo profilo di
personalità. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità. Ad esso, peraltro, vengono opposte censure assolutamente generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q N1
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,