Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19810 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19810 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALOMBA ROBERTO N. IL 23/05/1977
avverso la sentenza n. 1149/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di PALOMBA
Roberto per il reato di cui all’art. 186, co. 2°, lett. c), C.d.S. per guida in stato di
ebbrezza di un’auto Peugeot, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,72 e 1,58 (acc. in
Perugia il 5\10\2008).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che “Quando il fatto è
contestato con chiarezza, la erronea indicazione della norma violata si risolve in un
mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di citazione”
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5415 del 25/11/1999 Ud. (dep. 09/05/2000), Rv. 216464; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 22434 del 19/02/2013 Ud. (dep. 24/05/2013), Rv. 255772; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 437 del 16/09/2004 Ud. (dep. 13/01/2005), Rv. 230858).

Nel caso di specie il fatto-reato è stato correttamente e compiutamente contestato
all’imputato e l’aggiunta nell’indicazione della norma del “bis” non ha impedito
all’Andreotti di conoscere l’accusa mossagli. Pertanto nessuna violazione di legge si è
maturata.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
. processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore
spesedairjr”
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consiglier estensore

63 t
,

Presiden

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge per
essere stato tratto a giudizio per un inesistente reato, la violazione dell’art. 186 co. 2
bis lett. c) C.d.S. ed essere stato poi condannato per la contravvenzione di cui all’art.
186 co. 2 lett. c), con violazione del principio di correlazione.

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