Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1981 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1981 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MERENDA MASSIMO N. IL 13/07/1947
avverso la sentenza n. 1167/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
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MOTIVI DELLA DECISIONE
MERENDA Massimo ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 393 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che la frase pronunciata non avrebbe significato intimidatorio.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§2.