Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1981 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1981 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JEVREMOVIC SAFET ALIAS… N. IL 06/03/1976
avverso la sentenza n. 16282/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
09110/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE’

§1.

JEVREMOVIC Safet ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di
reclusione per il reato previsto dall’art. 322, comma secondo, cod.pen., e denuncia
mancanza di motivazione in ordine all’entità della pena, superiore al minimo edittale.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637).
Inoltre il ricorso soffre di assoluta genericità, poiché non indica le ragioni
dell’eventuale inadeguatezza della pena, cosicché le censure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre
che manifestamente infondate, meramente apparenti e, quindi, prive del necessario
requisito della specificità (v.

ex plurimis,

Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv

244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2013.

§2.

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