Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19809 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19809 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACIOPPO MARIA CONCETTA N. IL 14/07/1969
PIRRELLO ALESSANDRO N. IL 11/09/1987
avverso la sentenza n. 3194/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di Cacioppo Maria Concetta e Pirrello
Alessandro avverso la sentenza emessa in data 26.4.2013 dalla Corte di Appello di Palermo
che confermava quella in data 22.2..2012 del ‘ dice monocratico del Tribunale di Palermo,
con la quale i predetti erano stati condannati ena di anni due e mesi sei di reclusione ed
300,00 di multa (il Pirrello) e di anni uno e mesi sei di reclusione (la Cacioppo) per il reato di
cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 367 c.p. e, il solo Pirrello, anche per quello di furto aggravato.
Per la Cacioppo si deduce il vizio motivazionale in ordine ritenuta sua penale

Pirrello, si rappresenta il vizio motivazionale in ordine al capo concernente il furto e la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’entità del trattamento
sanzionatorio.
I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi addotti manifestamente infondati e non
consentiti nella presente sede.
Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio
2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della
motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del
giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo
giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di
Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione
del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al
giudice del merito ed essendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza. Il

novum

normativo, invece, rappresenta il riconoscimento

normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della
prova”, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza
del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e
del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti
onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti,
all’interno della decisione (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424). Ciò peraltro vale
nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di
doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del devolutum non può essere
superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello,
al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto
probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. II, 15.1.2008, n. 5994; Sez. I,
15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).
Orbene, le censure inerenti la penale responsabilità mirano appunto ad una improponibile
rivalutazione della prova e si risolvitrn deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata
sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità
dei suoi contenuti.

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responsabilità e alla mancata valutazione di talune circostanze all’uopo indicate mentre, per il

Peraltro, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382
n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998
n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133

illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di
specie, non può sostenersi che il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena
inflitta nei riguardi del Pirrello siano frutto di arbitrio attesa la congrua motivazione addotta
dal Giudice a quo sul punto con il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato e alla
sua condotta processuale che imponevano l’irrogazione di una pena severa.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare per ciascuno in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento

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