Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19808 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19808 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISERCHIA MICHELE N. IL 12/04/1984
avverso la sentenza n. 3487/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Piserchia Michele avverso la sentenza emessa
in data 22.3.2013 dalla Corte di Appello di Bari che confermava quella in data 26.7.2010 del
giudice monocratico del Tribunale di Foggia, con la quale il predetto era stato, con altri
condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed 300,00 di multa per il reato di cui
agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 c.p.
Deduce il vizio motivazionale con particolare riferimento alla mancata esclusione della
recidiva contestatk alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati ed aspecifici.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Invero, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382
n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998
n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133
c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di
specie, non può sostenersi che il diniego delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio
attesa la congrua motivazione addotta dal Giudice a quo sul punto con il richiamo ai
numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato nonché alla sua personalità evidenziata dalle
modalità del fatto (che si era sviluppato anche con una reazione violenta nei confronti dei
verbalizzanti) e dalla condanna per violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza
Speciale di P.S. (da cui si evince la pericolosità dell’imputato già vagliata dall’A.G.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene

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ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.

equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Co s deciso in Roma, addì 8.1.2014

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