Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19807 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19807 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALIZADA RAHMATYULA N. IL 01/01/1981
avverso la sentenza n. 16/2010 TRIBUNALE di MACERATA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
186 Alizada R.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: i rilievi e le
altre prove acquisite danno prova dell’invasione dell’opposta semicarreggiata che ha determinato il
sinistro. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità. A tale apprezzamento il ricorrente oppone censure di merito e quindi non consentite.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,