Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19806 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19806 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE LUCCA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE LUCCA
con l’ordinanza del 19/06/2017 del TRIBUNALE di LUCCA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
4ett-e/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY
Il Procuratore Generale conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza
del Tribunale di Lucca
Udito il difensore

Data Udienza: 19/02/2018

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1.

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Decidendo con ordinanza in data 19.6.2017 il Tribunale di Lucca, premesso che a seguito di
opposizione a decreto penale il gip del medesimo ufficio, dopo avere emesso il decreto di giudizio
immediato si era dichiarato incompetente a decidere sull’istanza di sospensione del procedimento
con messa alla prova, ha disposto la rimessione di copia degli atti alla Corte di cassazione,
richiedendo regolamento di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen..

Al riguardo il tribunale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 201, sostiene
che la messa alla prova debba essere qualificato come rito alternativo al giudizio ordinario con la
conseguente possibilità di applicare l’art. 461, 3 co.,cod. proc. pen. anche per tale istituto.

opposizione”), giungendo al paradosso di riconoscere al gip, cui appunto la richiesta va presentata, il ruolo
meramente passivo di trasmettere l’atto ad altro ufficio e pregiudicando, al contempo, le ragioni
intrinsecamente deflattive che sovrintendono all’istituto della messa alla prova, in quanto rito alternativo.
Esclude, infine, che la competenza del gip in ordine alla richiesta di messa a!la prova comporti che l’art. 464
sexies cod, proc. pen. possa essere letto nel senso di configurare una nuova ipotesi di incidente probatorio
in deroga al principio di oralità della prova.
Il P.G. ha concluso nel senso di attribuire la competenza al G.I.P..
2.

Ciò posto, osserva il Collegio che la questione ha già formato oggetto di specifico esame da parte di questa
Sezione che con sentenza n. 30721 del 5.6.2017 Rv 270621 ha affermato, in contrasto con un precedente
arresto, il principio secondo cui sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art.
464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a
decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.

Tale principio alle cui

motivazioni il Collegio ritiene di doversi allineare, in quanto condivise, è stato successivamente
costantemente ribadito da questa Sezione (Sez. 1, Sentenza n. 36593 del 28/03/2017

Rv. 271317;

Sez. 1, Sentenza n. 53622 del 27/09/2017 Rv. 271910).
Va quindi ribadito anche in questa occasione che il sistema individua per l’accesso alla sospensione del procedimento
con messa alla prova, sedi, limiti temporali e scansioni analoghi a quelli previsti per l’accesso al giudizio abbreviato o al
patteggiamento, tanto che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall’imputato non può che essere,
anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, «procede». Sicché, nel caso in
cui detta richiesta sia stata presentata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va
individuato nel Giudice per le indagini preliminari, che avendo la disponibilità del fascicolo è da considerare il giudice
che ancora proced come correttamente affermato dal tribunale.
Conclusivamente, va quindi affermata la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca a
valutare l’istanza di messa alla prova avanzata nell’interesse dell’imputato in sede di tempestiva opposizione al
decreto penale di condanna.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 19.2.2018

DEPOSITAI-A
IN CANCELLERIA

Aggiunge che la diversa opzione ermeneutica finirebbe per togliere ogni significato all’art. 464 bis, 2 co.,
ultimo inciso (a mente del quale “Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di

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