Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19806 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19806 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARUFI MASSIMILIANO N. IL 14/09/1970
avverso la sentenza n. 12247/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Garufi Massimiliano avverso la sentenza
emessa in data 3.7.2013 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del
Tribunale di Roma con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di
mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa per il delitto di furto pluriaggravato.
Deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata
verifica di condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e in ordine
all’art. 624 c.p..

infondati.
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché i
motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione
della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Inoltre, le censure sono manifestamente infondate: infatti, come questa Corte ha
ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del
27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio
di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
2

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e manifestamente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

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