Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19805 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19805 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO FRANCESCO N. IL 22/08/1965
avverso la sentenza n. 2990/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CARINI, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

183 Di Maggio Francesco

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della starada è manifestamente infondato e

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: i precedenti
penali numerosi escludono la possibilità di concedere attenuanti generiche (e implicitamente, per legge il
beneficio della non menzione della condanna).
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014

quindi inammissibile.

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