Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19804 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19804 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIZMIC SANELA nato il 18/11/1982 a ZAGABRIA( CROAZIA)

avverso l’ordinanza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lette/santi-t-e le conclusioni del PG: annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata

Data Udienza: 19/02/2018

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1. Cizmic Sanela, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale
di Genova del 31.5.2017, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale è stata
rigettata la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione.
In motivazione la corte territoriale ha affermato che dal certificato del casellario di Ciznnic
Sanela l’ultima sentenza di condanna riportata risaliva al 2006 e non che era stato allegato
il provvedimento di cumulo.
2.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.
assumendo di avere fornito al giudicante tutti i dati necessari per l’identificazione
delle sentenze e che, in ogni caso, il giudice avrebbe potuto richiederle in copia
d’ufficio.
Il Procuratore Generale della Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza.

4.

Il ricorso è fondato

Come correttamente evidenziato anche dal P.G. in tema di riconoscimento della
continuazione, la disposizione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., prescrive che le copie
delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall’art. 671
comma primo cod. proc. Pen. sono acquisite d’ufficio.
Tale principio è stato da ultimo ribadito da questa Sezione con la sentenza n. 36289
dell’8.5.2015, Malich, rv 265011 in cui, in linea con l’orientamento costantemente
affermato si è affermato che ai fini del riconoscimento della continuazione “in executivis”,
l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto è da ritenersi
soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del
richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben
potendo, in tale ipotesi, l’acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si
ricava, tra l’altro, dalla esplicita previsione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che
riguarda espressamente l’applicazione della continuazione in sede di esecuzione.
Nel caso di specie la Corte di appello, in corretta applicazione della richiamata disposizione,
avrebbe dovuto dunque acquisire le sentenze indicate nel ricorso e ciò anche al fine di
verificame la definitività e – se del caso – appurarne la ragioni del mancato inserimento nel
certificato del casellario.
5.

Il che determina la necessità di annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
per procedere in linea con i principi enunciati.

P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte
di appello di Genova.
Così deciso in Roma il 19.2.2018
Il Consigliere estensore

3.

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